DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Numero 98 Anno 1999 GU 20.04.1999 Codice 099G0174

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-03-19;98

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito della disciplina

Comma 2

Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed individua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola, a norma dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Si applicano alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non derogate da specifiche disposizioni dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, nonche' quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il presente decreto.


L'espressione abbreviata "Conferenza", nel presente decreto corrisponde a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Ufficio di segreteria

Comma 2

La segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' ufficio di livello dirigenziale generale, a norma dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito della struttura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


L'espressione abbreviata "Ufficio di segreteria", nel presente decreto, corrisponde a "Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


L'Ufficio di segreteria opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


L'Ufficio di segreteria svolge, a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i compiti di cui al comma 4 a supporto dell'esercizio delle competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, congiuntamente alla Segreteria della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali.


Art. 3

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Comma 1

Organizzazione dell'Ufficio di segreteria

Comma 2

All'Ufficio di segreteria e' preposto un direttore. L'incarico e' conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, a norma dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il direttore assolve alle funzioni di segretario della Conferenza.


Il direttore, per l'espletamento delle proprie funzioni, per i compiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e per fornire ogni possibile supporto ai servizi di cui al comma 2, si avvale di una segreteria tecnica alla quale viene preposto un dirigente. Tale segreteria tecnica assicura, altresi', il raccordo con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri strumentali al funzionamento dell'Ufficio di segreteria, ai fini della gestione delle risorse finanziarie e del personale statale, nonche' con le regioni e le province autonome, per quanto riguarda la gestione del personale non statale.


Con provvedimento del direttore dell'Ufficio di segreteria sono ulteriormente specificate le attribuzioni dei servizi.


Oltre ai dirigenti preposti ai servizi ed alla segreteria tecnica, l'Ufficio di segreteria si avvale, fino a un massimo di 5 unita', di dirigenti statali o regionali, in possesso di comprovata professionalita' in materia giuridicolegislativa o finanziaria, i quali possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attivita' di studio, ricerca e consulenza.


Art. 4

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Comma 1

Funzionamento dell'Ufficio di segreteria

Comma 2

Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura alla Conferenza ed all'Ufficio di segreteria adeguate e specifiche risorse finanziarie ed umane, il supporto informativo ed i servizi tecnici ed amministrativi necessari al suo funzionamento.


All'assegnazione di personale all'Ufficio di segreteria provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di richiesta formulata dal Direttore dell'Ufficio di segreteria stesso, secondo le indicazioni del Ministro per gli affari regionali e, per il personale regionale, secondo criteri e modalita' stabiliti d'intesa con la Conferenza stessa.


Il direttore dell'Ufficio di segreteria e' convocato per le riunioni di consultazione e di coordinamento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 5

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Comma 1

Personale e consulenze

Comma 2

Il contingente di personale dell'Ufficio di segreteria, avente i requisiti di cui all'articolo 30 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' fissato in ottantasei unita' delle quali, fino alla meta', appartenenti ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome.


Il personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano assegnato all'Ufficio di segreteria conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Allo stesso e' corrisposta, se dovuta, un'indennita' mensile, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari o equiparata appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


All'articolazione del contingente per qualifiche corrispondenti a quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, su proposta del Presidente della Conferenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


In casi di particolare rilevanza, presso l'Ufficio di segreteria possono operare esperti o consulenti conincarichi conferiti, ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente della Conferenza.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Sino all'assegnazione di specifiche risorse finanziarie, il Ministro per gli affari regionali individua, nell'ambito delle risorse destinate al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quelle destinate al funzionamento dell'Ufficio di segreteria.


Nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato - tabella 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' individuata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, apposita unita' previsionale di base per le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Ufficio di segreteria.


Il presente regolamento sostituisce i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e 26 ottobre 1995, n. 589.