DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (23G00184)

Numero 177 Anno 2023 GU 05.12.2023 Codice 23G00184

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;177

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Funzioni e organizzazione del Ministero del turismo

Art. 2

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.


Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in quattro Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.


Comma 3

Capo II - Ministro del turismo

Art. 3

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Comma 1

Ministro e Sottosegretari di Stato

Comma 3

Capo III - Uffici di diretta collaborazione del Ministro, organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 4

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Comma 1

Uffici di diretta collaborazione

Comma 2

Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per gli Uffici di diretta collaborazione, il gabinetto costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono assegnati personale del Ministero, dipendenti pubblici e di societa' in house, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione, nel numero massimo di sessanta unita'.
Il Ministro puo' nominare un Consigliere diplomatico tra i funzionari provenienti dai ruoli della carriera diplomatica. Per i dipendenti di societa' in house si applica l'art. 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.


Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b) e d), nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al gabinetto, fino a quindici consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nonche' in comunicazione istituzionale, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di specifica e comprovata professionalita' del consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.


I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di gabinetto e' individuato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacita' tecniche e professionali, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' individuato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Capo della Segreteria puo' essere individuato tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di gabinetto e dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.


Presso l'Ufficio di gabinetto e l'Ufficio legislativo possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 21, fino a un totale di due incarichi dirigenziali di livello non generale.


L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con provvedimenti del Capo di gabinetto.


Ai servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvedono la Direzione generale personale e affari legali, la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche e la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica. Le medesime Direzioni generali forniscono, altresi', le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.


E' consentito agli Uffici di diretta collaborazione attivare, sulla base di convenzioni con le istituzioni universitarie europee, nel limite massimo di 10 unita', stage curricolari annuali con studenti senza oneri retributivi. Dall'attivazione dei medesimi stage non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 5

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Comma 1

Ufficio di gabinetto

Comma 2

L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.


In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.


Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, possono essere nominati, nell'ambito del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e, sentito il Capo dell'Ufficio legislativo, fino a due Vice Capo dell'Ufficio legislativo. Non sono previsti compensi aggiuntivi da corrispondere ai Vice Capo dell'Ufficio legislativo.


Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto puo' essere istituito l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 4.


Art. 6

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Comma 1

Ufficio legislativo

Comma 2

L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi al turismo e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonche', limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorita' amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.


Art. 7

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Comma 1

Ufficio stampa

Comma 2

L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, ivi comprese le attivita' sui social media.


All'Ufficio stampa e' preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale e' scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacita' e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.


Art. 8

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Comma 1

Portavoce

Comma 2

Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.


Art. 9

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Comma 1

Segreteria del Ministro e Consigliere diplomatico

Comma 2

La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. All'interno del contingente di personale assegnato alla Segreteria del Ministro, il Ministro puo' individuare, con proprio decreto, un Vice Capo della Segreteria.


Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministero agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.


Art. 10

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Comma 1

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

Comma 2

I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.


Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale appartenente alle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.


Art. 11

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Comma 1

Organismo indipendente di valutazione della performance

Comma 2

Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale personale e affari legali.


L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.


Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 75.000 euro annui. Al Presidente dell'Organismo e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 45.000 euro annui.


Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Alla struttura di cui al primo periodo sono assegnate fino a quattro unita' di personale, di cui una con qualifica di dirigente non generale che puo' essere individuato tra i dipendenti pubblici, cui spetta un'indennita' accessoria nella misura di quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).


Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro con proprio decreto e individuato nel dirigente non generale di cui al comma 4 in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche e del controllo.


L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».


Comma 3

Capo IV - Trattamento economico del personale degli uffici di diretta collaborazione

Art. 12

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Comma 1

Trattamento economico

Comma 2

Per i titolari degli Uffici di cui all'articolo 4 comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 1 del presente articolo si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresi', quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


Comma 3

Capo V - Ministero

Art. 13

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Comma 1

Segretariato generale

Comma 2

Il Segretariato generale si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.


Il Segretario generale svolge le attivita' ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Il Segretario generale o un suo delegato, individuato nell'ambito delle figure dirigenziali del Ministero, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, e' responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.


Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.


Art. 14

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Comma 1

Osservatorio Nazionale del Turismo

Comma 2

Presso il Ministero e' istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, di seguito denominato «Osservatorio», di cui all' articolo 25, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che svolge il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica.
Cura, inoltre, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo.
Predispone e presenta alle Camere una relazione annuale in relazione all'andamento del settore turistico con analisi dei dati statistici ed economici, nonche' studi e ricerche richiesti dal Ministero, fornendo un compiuto quadro conoscitivo del settore per la conseguente adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.


L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro che ne nomina il Presidente e i componenti tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale.


I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non piu' di una volta.


Al Presidente e agli altri componenti dell'Osservatorio e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 250.000 euro annui. Al Presidente dell'Osservatorio e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 50.000 euro annui.


L'Osservatorio opera nell'ambito del Segretariato Generale.


Art. 15

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Comma 1

Direzioni generali del Ministero

Art. 16

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Comma 1

Direzione generale personale e affari legali

Comma 2

La Direzione generale personale e affari legali si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.


Art. 17

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Comma 1

Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche

Comma 2

La Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.


Art. 18

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Comma 1

Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo

Comma 2

La Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.


Art. 19

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Comma 1

Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica

Comma 2

La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.


Art. 20

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Comma 1

Organismi che operano presso il Ministero

Comma 2

Il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, operano e hanno sede nell'ambito del Ministero, che ne supporta le rispettive attivita'.


Art. 21

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Comma 1

Ruolo del personale e dotazioni organiche

Comma 2

La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A, allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.


Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Segretariato generale e le Direzioni generali.


Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Segretariato generale e le Direzioni generali.


Il personale dirigenziale, generale e non generale, del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero del turismo.


Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero del turismo.


Art. 22

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, e' abrogato.


Con decreto del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.


Fino alla conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad avere efficacia gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso. Restano, poi, validi ed efficaci gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74.


Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.