DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

Numero 334 Anno 2004 GU 10.02.2005 Codice 004G0300

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Accertamento della condizione di reciprocita'

Comma 2

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato: «d.P.R. n. 394 del 1999», e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocita). - 1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocita', nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.


L'accertamento di cui al comma 1, non e' richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.».


Art. 5

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Comma 1

Visti per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito

Comma 2

L'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito). - 1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;
b) documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
c) documentazione attestante la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore eta' e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidita' totale o i gravi motivi di salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorita' o da soggetti privati, valutata dall'autorita' consolare alla luce dei parametri locali.
2. L'autorita' consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonche' alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero puo' avvalersi di un procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonche' i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorita' consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
5. Le autorita' consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.».


Art. 6

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Comma 1

Diniego del visto d'ingresso

Comma 2

Dopo l'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Diniego del visto d`ingresso). - 1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorita' diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalita' di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso e' negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego e' motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento e' consegnato a mani proprie dell'interessato.».


Art. 8

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Comma 1

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Comma 2

Dopo l'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). - 1.
Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonche' nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, e' esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 35, comma 1.».


Art. 10

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Comma 1

Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari

Comma 2

Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalita' e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».


Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.».


Art. 13

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Comma 1

Conversione del permesso di soggiorno

Comma 2

L'articolo 14 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14.
Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa in forma autonoma, nonche' l'esercizio di attivita' lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita' dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e' ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia.
In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.».


Art. 14

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Comma 1

Iscrizioni anagrafiche

Comma 2

Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, e' sostituito dal seguente:
«3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.».


Art. 16

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Comma 1

Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno

Art. 17

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Comma 1

Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorita' diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.».


Art. 18

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Comma 1

Divieto di rientro per gli stranieri espulsi

Comma 2

Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.».


Art. 19

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Comma 1

Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi

Comma 2

Dopo l'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). - 1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, e' presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identita' e autentica della firma del richiedente nonche' acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.».


Art. 20

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Comma 1

Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.».


Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.».


Art. 21

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Comma 1

Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

Comma 2

Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.».


Art. 23

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Comma 1

Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 29 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dai seguenti:
«1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».


Art. 24

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Comma 1

Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati

Comma 2

L'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Sportello unico per l'immigrazione) - 1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, e' composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che puo' individuare anche piu' unita' operative di base.
Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonche' di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.».


Dopo l'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono inseriti i seguenti:
«Art. 30-bis (Richiesta assunzione lavoratori stranieri). - 1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avra' luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) complete generalita' del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalita' del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e) 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacita' occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se e' interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 e' presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro e' quello del luogo in cui verra' svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarita', della completezza e dell'idoneita' della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonche' acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruita' in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarita' sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Art. 30-ter (Modulistica). - 1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 30-quater (Archivio informatizzato dello Sportello unico) - 1.
I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorita' consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalita' tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilita' tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.
Art. 30-quinquies (Verifica delle disponibilita' di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego) - 1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilita' pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilita' di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Art. 30-sexies (Rinuncia all'assunzione) - 1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilita' all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.».


Art. 25

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Comma 1

Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso

Comma 2

L'articolo 31 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso) - 1.
In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societa', risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validita' e' di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonche' il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validita' del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.».


Art. 26

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Comma 1

Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia

Comma 2

I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalita';
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacita' professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorita' per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.».


Art. 27

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Comma 1

Liste dei lavoratori di origine italiana

Comma 2

Dopo l'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana) - 1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare e' istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.».


Art. 29

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Comma 1

Titoli di prelazione

Comma 2

L'articolo 34 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Titoli di prelazione) - 1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalita' di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalita', la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonche' l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema, informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori e' rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorita', rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorita' opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, e' riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attivita' formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilita' della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera' alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, e' riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale.».


Art. 30

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Comma 1

Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Comma 2

L'articolo 35 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato). - 1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilita' dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneita' alloggiativa, nonche' della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto e' trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorita' consolare competente, nonche' al datore di lavoro.
3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.».


Art. 31

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Comma 1

Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

Comma 2

L'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). - 1.
All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresi', a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico.».


Art. 32

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Comma 1

Variazione del rapporto di lavoro

Comma 2

Dopo l'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Variazioni del rapporto di lavoro). - 1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37, nonche' il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.».


Art. 33

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Comma 1

Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido

Comma 2

L'articolo 37 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido). - 1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilita', anche ai fini della corresponsione della indennita' di mobilita' ove spettante, nei limiti del periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilita' si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora gia' inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilita' del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresi', le generalita' del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e' subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.».


Art. 35

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Comma 1

Permesso pluriennale per lavoro stagionale

Comma 2

Dopo l'articolo 38 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Permesso pluriennale per lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, puo' richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui all'articolo 38.
2. Il nullaosta triennale e' rilasciato con l'indicazione del periodo di validita', secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresi', a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35.
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.».


Art. 36

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Comma 1

Disposizioni relative al lavoro autonomo

Comma 2

L'articolo 39 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39. (Disposizioni relative al lavoro autonomo). - 1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivita' per le quali e' richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e' tenuto a richiedere alla competente autorita' amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche, il Ministero delle attivita' produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita' professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e' tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilita' in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso societa', anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche' l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne da' comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gia' presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, puo' richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilita' delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.».


Art. 37

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Comma 1

Casi particolari di ingresso per lavoro

Comma 2

L'articolo 40 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 40. (Casi particolari di ingresso per lavoro). - 1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, e' rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalita' previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validita' del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i piu' elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessita'.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attivita' come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non puo' superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro e' subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'universita' o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attivita'.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualita' di lavoratore subordinato, nonche' del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non puo' essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalita' formativa, debbono svolgere in unita' produttive del nostro Paese:
a) attivita' nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale,
ovvero
b) attivita' di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9 non e' richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richie-sta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attivita' di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgera' l'attivita' lavorativa a finalita' formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro puo' essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e puo' riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonche' il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da societa' straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e' necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative nel settore interessato.
L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche' il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, e' rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo' essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivita' per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro e' sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della societa' destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso e' richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso e' comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societa' destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societa' sportive nell'ambito della medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della societa' destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non e' richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani, il nullaosta al lavoro non puo' avere durata superiore a tre mesi.
Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro puo' essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu' di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le societa' di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale e', preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, e' necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non puo' essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui e' stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.».


Art. 38

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Comma 1

Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

Comma 2

L'articolo 41 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari). - 1.
Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivita' di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilita' alla ricerca di un'attivita' lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio e' effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.».


Art. 39

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Comma 1

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

Art. 40

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Comma 1

Ingresso e soggiorno per cure mediche

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 44 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovra' corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovra' essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilita' in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.».


Art. 41

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Comma 1

Visti d'ingresso per motivi di studio borse di studio e ricerca

Comma 2

1. Dopo l'articolo 44 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' irserito il seguente:
«Art. 44-bis (Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca). - 1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalita' definite dall'articolo 39 del testo unico e dall'articolo 46.
2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:
a) maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilita' economiche di cui all'articolo 5, comma 6, nonche' la validita' dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
b) minori di eta', comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, e' consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonche' accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
3. E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
4. E' consentito l'ingresso in Italia per attivita' scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivita' di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a).
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislatvo 28 agosto l997, n. 28l, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualita' successive, si applicano le stesse modalita', ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non puo' eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.


Art. 42

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Comma 1

Accesso degli stranieri alle universita'

Comma 2

Il comma 5 dell'articolo 46 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi', conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo le modalita' e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta' a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.».


Art. 45

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Comma 1

Sistemi informativi

Comma 2

Dopo l'articolo 61 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' aggiunto il seguente:
«Art. 61-bis (Sistemi informativi). - 1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonche' dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalita tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002.
3. I criteri e le modalita' di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».


Art. 46

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Comma 1

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro e' diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico.».


Al comma 1 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 394 del 1999, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».


Art. 47

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Nel testo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, le parole: «Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».