DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Numero 303 Anno 2002 GU 23.01.2003 Codice 003G0008

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Configurazione giuridica

Comma 2

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, di seguito denominato: "ISPESL" o: "Istituto", e' ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.


L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISPESL e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.


L'ISPESL esercita funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.


L'ISPESL svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti da apposite fonti normative.


Art. 2

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Comma 1

Funzioni istituzionali

Comma 2

L'Istituto svolge, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.


L'ISPESL, infine, esercita ogni altra attivita' di propria competenza ai sensi delle norme vigenti.


Art. 3

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Comma 1

Strumenti

Comma 2

Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, l'Istituto si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative ed in laboratori articolati sul territorio e realizza una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'articolo


Art. 4

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Comma 1

Organi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)

Comma 2

Sono organi dell'ISPESL:
1) il Presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Direttore generale;
4) il Comitato scientifico;
5) il Collegio dei revisori.


Art. 5

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il Presidente, scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalita' tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute.


Il Presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.


Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Il Presidente, se appartenente ad Amministrazioni dello Stato, ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e' collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.


Art. 6

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti, di documentata professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.


Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.


Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese di missione.


Il Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un Vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.


Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione.


Art. 7

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Comma 1

Compiti del Consiglio di amministrazione

Comma 2

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.


In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il Consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Direttore generale

Comma 2

Il Direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.


Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli organi dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, cessa dall'incarico nei casi di cessazione del Presidente o del Consiglio di amministrazione.


Art. 9

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Comma 1

Comitato Scientifico

Comma 2

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, altresi', su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresi', essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.


Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonche' il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 10

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Comma 1

Compiti del Comitato Scientifico

Comma 2

Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritengano necessario.


Art. 11

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della salute, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.


I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica e documentata professionalita'.


Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita' dell'ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.


Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sara' stabilito il compenso da corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.


Art. 12

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Comma 1

E s p e r t i

Comma 2

Per particolari motivate esigenze ed entro il limite massimo di dieci unita', nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalita' tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, puo' disporre il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Istituto.


Art. 13

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Comma 1

Regolamenti

Comma 2

I regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della salute. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.


I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.


Art. 14

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Comma 1

Piano di attivita' e fabbisogno di personale

Comma 2

L'ISPESL opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di amministrazione ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della salute. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze ed il parere del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei succitati Ministri, i pareri si intendono resi positivamente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della salute, il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.


Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale, gli organici del personale. In materia di personale, secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.


Art. 15

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Comma 1

Delibere e bilanci

Comma 2

Le delibere dell'Istituto, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche' quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.


I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attivita' svolta sono inviati al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 16

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Comma 1

Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Comma 2

Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inserito nel ruolo organico dell'ISPESL e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.


Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL e' regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.


Art. 17

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Comma 1

Fonti di finanziamento

Comma 2

L'Istituto provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dalle somme di cui agli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, dalle attivita' di assistenza, consulenza, formazione, certificazione, omologazione, a soggetti pubblici e privati e da ogni altro provento connesso alle sue attivita', nonche' da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati.


Art. 18

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.


La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


I dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituto, che ricoprono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo.


Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISPESL ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 441, nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente regolamento.


Art. 19

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Comma 1

Commissariamento

Comma 2

In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilita' a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato, secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un Commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.


Il Commissario puo' rimanere in carica per un periodo massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati, nei modi previsti dal presente regolamento, gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.