((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))
Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".