DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 142/2002 - Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Numero 142 Anno 2002 GU 20.07.2002 Codice 020G0173

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 3

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Comma 1

Procedura valutativa Ammissione al contributo a carico dello Stato

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 7

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Comma 1

Soggetti beneficiari

Comma 2

Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, nonche' le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva.


Possono presentare domanda le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali di cui al comma 1.


Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all'estero ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 della legge.


Art. 8

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Comma 1

Divieto di cumulo

Comma 2

Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge.


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finali e transitorie

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((1))


Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.


In occasione del primo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, le domande, presentate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge, possono essere ripresentate con le modalita' e le procedure indicate nel presente regolamento.
Possono essere ammessi al contributo gli investimenti gia' realizzati nell'anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica o di procedura valutativa.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".