DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.

Numero 132 Anno 2002 GU 05.07.2002 Codice 002G0164

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-30;132

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Assunzione degli atleti

Comma 2

L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali.


I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.


Art. 2

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Comma 1

Modalita'

Comma 2

L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e che siano esenti dalle imperfezioni e dalle infermita' elencate nell'articolo 123 del decreto legislativo n. 443 del 1992.


Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, e' l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che abbia fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline previste nello Statuto del C.O.N.I.


L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti avviene con le modalita' individuate nel titolo IV del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.


La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e' composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C - posizione economica C2.


Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.


La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Art. 3

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Comma 1

T i t o l i

Comma 2

Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale.


I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.


La Commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.


Art. 4

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Comma 1

R i n v i o

Art. 5

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Comma 1

Abrogazione di norme