DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Numero 76 Anno 1998 GU 07.04.1998 Codice 098G0119

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-10;76

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Criteri di utilizzazione

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.


Art. 2

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Comma 1

Interventi ammessi

Comma 2

Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita' naturali, per l'assistenza ai rifugiati ((e ai minori stranieri non accompagnati)), per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ((, nonche' gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)). I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorita' ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.


Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonche' alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.


Gli interventi in caso di calamita' naturali sono diretti all'attivita' di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumita' da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.


((Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.))


Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ((di cui all'articolo 12 del suddetto Codice)) ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi ((dell'articolo 13)) dello stesso Codice.
5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5.1-bis. ((Gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonche' al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.))
5.2. ((La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo beneficiario, puo' essere presentata per una sola tipologia d'intervento.))


((Gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorita' eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.))


Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 ((e 5.1-bis)) sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attivita' ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.


((Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 5.1-bis devono essere eseguiti sul territorio italiano.))
(2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.


Art. 2-bis

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Comma 1

(Criteri di ripartizione).

Comma 2

((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e' ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri puo' deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse e' stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse.))


((Le risorse della quota relativa alla categoria "edilizia scolastica" sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la relazione di cui all'articolo 8, comma 7, l'elenco degli interventi finanziati annualmente a valere sulle risorse di cui al presente comma. L'elenco degli interventi e', altresi', pubblicato dal Ministero sul proprio sito istituzionale.))


((Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua e' distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalita' della legge 20 maggio 1985, n. 222.))


((In vigenza dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei di cui al comma 4 del presente articolo. L'eventuale ulteriore somma residua e' utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno successivo per la categoria "conservazione di beni culturali")).


((Ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, esprimono un giudizio di idoneita' al finanziamento che deve tenere conto della straordinarieta' e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualita' dello stesso intervento.))


((Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Centro per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sud per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Isole per le regioni Sicilia, Sardegna.))


Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del centro e isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.


Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo', anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalita' perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalita', necessita' ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.


Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.


((Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie d'intervento, con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 5.1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresi' i criteri di selezione dei progetti, le modalita' di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse in conformita' ai principi stabiliti dal presente regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille dei siti istituzionali rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi)).


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'introduzione del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 21-ter, comma 1) che "Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998".


Art. 3

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Comma 1

(( (Requisiti soggettivi).))

Comma 2

((Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalita' di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1-bis, possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.))


((Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. La domanda deve essere redatta secondo quanto previsto dal bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.))


((Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonche', nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalita' istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2 e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attivita' previste dall'articolo 2 per un importo pari al contributo richiesto;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
f) avere le capacita' finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
g) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
h) avere un numero di interventi ancora da concludere non superiore a due;
i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.))


((I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a) e g) devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.))


((I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e) e g) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalita' dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera f) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacita' finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e) e g) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.))


((Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non puo' essere accolta, se non e' conforme al modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o se la documentazione allegata e' mancante o incompleta. A pena di decadenza, i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.))


Art. 4

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Comma 1

Requisiti oggettivi

Comma 2

((Gli interventi di cui all'articolo 2, devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario.))


((I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.))


((La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione da allegare sia mancante o incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2.))


Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda e' improcedibile. (2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.


Comma 3

Capo II - Procedure di utilizzazione

Art. 5

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Comma 1

(Schema del piano di ripartizione).

Comma 2

((La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa agli interventi di cui di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2.))


((La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2 siano in numero superiore a 1.000, ovvero laddove il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ne ravvisi la necessita', in ragione del numero o della complessita' dei progetti da monitorare afferenti a una singola tipologia di intervento, e' possibile istituire una o piu' commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si e' verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti dei Ministeri coinvolti. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. Per ciascuna Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio e' costituita, altresi', una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La partecipazione alle Commissioni e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal funzionamento delle Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


((Per la valutazione e il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1 ancora in corso di realizzazione e monitorati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri istituisce, con provvedimento del Segretario generale, una Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio operante fino alla chiusura dei progetti. Per la Commissione e' costituita, altresi', una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La partecipazione alla Commissione e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.


La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.
(2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.


Art. 6

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Comma 1

(Modalita' di presentazione della domanda).

Comma 2

((Le domande per gli interventi di cui all'articolo 2, sono redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformita' alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico della gestione dell'intervento e la relativa nomina. Alle domande per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 5.1-bis deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, le domande devono essere presentate secondo le modalita' previste dal relativo bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.))


((Le domande di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle di cui al comma 5.1, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, sono presentate, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a pena di improcedibilita' mediante l'accesso alla piattaforma informatica. E' ammessa, altresi', la trasmissione attraverso l'uso di posta elettronica certificata. Fino alla data di presentazione delle domande di contributo a valere sui fondi anno 2025, e' ammessa la trasmissione tramite raccomandata. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. E' comunque fatto obbligo, a pena di improcedibilita', di caricare le domande sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.))


Art. 6-bis

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Comma 1

(Cause di esclusione).

Comma 2

((Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte;
b) relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 2;
c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter;
d) pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero di interventi ancora da concludere superiore a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi gia' percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa;
4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo;
e) riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati e rendicontati.))


Art. 7

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Comma 1

(Determinazione preliminare e finale).

Comma 2

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione ((e monitoraggio)) di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema e' corredato dalla relativa documentazione.


Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni.


Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicita' legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.


Art. 8

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Comma 1

(Erogazione dei fondi).

Comma 2

1.1. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita' da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento.
Il contratto e' prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))

2. ((Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta e' inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. E' ammessa, altresi', entro il medesimo termine, la trasmissione della documentazione, richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso resta comunque fermo l'obbligo, a pena di decadenza, di inserimento della documentazione richiesta sulla predetta piattaforma informatica entro il termine che sara' indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.))
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. ((A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, e' corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, nonche' da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. La documentazione probatoria, redatta seguendo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve recare espressa indicazione del CUP, del nome e numero dell'intervento. Tutte le ricevute e le fatture devono essere elencate associandole, in idoneo prospetto riepilogativo di raccordo, alle singole attivita' approvate. La documentazione probatoria fotografica deve recare anche le modalita' di pubblicita' relative alla provenienza dei fondi.))
5. ((I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attivita' di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2. La mancata presentazione della relazione periodica nei termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe dei termini di cui all'articolo 8-bis, e di variazioni dell'intervento di cui all'articolo 8-ter.))
6. ((Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle indicazioni gia' fornite al comma 4, ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnica secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamita' naturali nonche' per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. La relazione e' sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica, anche al fine di liberare la garanzia di cui al comma 1, lettera b). Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. Decorso inutilmente tale termine la relazione finale non e' approvata.))
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati ((, relativamente alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2.
La relazione e' pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
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(2)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 26



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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.


Art. 8-bis

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Comma 1

(Revoca del conferimento).

Comma 2

((La revoca del contributo di cui all'articolo 2, con esclusione degli interventi di cui al comma 5.1, e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2;
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.))


((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di cui al comma 1, e' altresi' disposta la revoca degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, in corso di realizzazione e non trasferiti al Ministero dell'istruzione e del merito.))


((I termini di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare, perentoriamente, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La richiesta e' redatta, a pena di improcedibilita', secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, puo' essere concessa per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.))


((Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, puo' essere anche parziale.))


((In caso di revoca, rinuncia, decadenza l'importo del contributo e' versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, in favore della categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non provveda al versamento entro il termine di venti giorni dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione della comunicazione della revoca o della decadenza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Il beneficiario che non provveda alla restituzione delle somme non puo' concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.))


Art. 8-ter

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Comma 1

Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa).

Comma 2

((Possono essere autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per ogni intervento finanziato con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2. La richiesta di variazione e' redatta, a pena di improcedibilita', secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La variazione puo' essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario. Non sono ammesse variazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole voci di budget. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento, che non modificano i risultati attesi e che comportano variazioni interne di budget inferiori al 10 per cento sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente a cio' delegato. Le altre variazioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i casi deve essere previamente acquisita la valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.))


((In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perche' necessari e urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.))


((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, ad esclusione di quelli di cui al comma 5.1, sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il 10 per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione e' data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2. L'istanza di utilizzo dei risparmi di spesa e' presentata, unitamente alla relazione finale, utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine per l'utilizzo dei risparmi non puo' comunque essere superiore a dodici mesi. Scaduto tale termine, le risorse assegnate sono restituite secondo le modalita' di cui al comma 5.))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 2024, N. 213)).


((I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' di cui all'articolo 8-bis, comma 4, per essere riassegnati - nell'ambito della categoria alla quale afferiscono - per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Il beneficiario che non provvede alla restituzione delle somme non puo' concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.))