L'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e' rilasciata dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti o dalle autorita' dalle stesse delegate.
La documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettere a) e g), puo' essere sostituita, per l'avvio dell'istruttoria, dalla copia della domanda presentata dall'interessato ai fini del rilascio delle stesse.
Per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi alimentari il richiedente deve disporre di un laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ovvero di una convenzione stipulata con un laboratorio di analisi.
L'impresa che ha gia' ottenuto il rilascio dell'autorizzazione per la produzione, commercio e deposito di determinati additivi e che intende estendere l'autorizzazione ad altri additivi, presenta istanza all'autorita' competente individuata nel comma 1.
L'istanza di cui al comma 5 deve contenere unicamente una dichiarazione con cui il richiedente afferma di aver predisposto le attrezzature prescritte dalla normativa vigente per la produzione e l'analisi degli additivi che si intendono produrre, commercializzare o depositare.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'autorita' competente effettua il sopralluogo previsto dall'articolo 2.