DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 491 Anno 1997 GU 22.01.1998 Codice 098G0018

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzione e funzioni

Comma 2

Sono eleggibili al Consiglio nazionale degli studenti, gli studenti in possesso del requisito di cui al comma 3, lettera a), i quali siano in corso, ovvero fuori corso da non piu' di due anni accademici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 8, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
"Art. 20. - 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
- Il comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina della materia, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.


Art. 2

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Comma 1

Composizione e funzionamento

Comma 2

Il CNSU e' composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elezione di tutti i componenti avviene con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. I predetti componenti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e di cui al comma 4 del predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 5.


Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato.


Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con maggiore anzianita' di iscrizione. A parita' di iscrizione prevale il piu' anziano di eta'.


Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono definite le modalita' di funzionamento del CNSU, che in ogni caso prevedono almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonche' sono stabiliti i termini comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo dal parere.


Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 i lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.


In caso di dimissioni contestuali di piu' della meta' dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.


Art. 3

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Comma 1

Ordinanza elettorale

Comma 2

Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNSU, indice le elezioni.


Per la prima tornata elettorale l'ordinaza e' emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 4

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Comma 1

Procedura elettorale

Comma 2

L'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli studenti che risultino iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, attivati nel distretto alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Sono eletti sette studenti per ciascun distretto.


Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'articolo 3.


Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di cui all'articolo 1, comma 1 da esse attivati. Gli elenchi sono depositati presso la sede del rettorato e presso ogni sede decentrata di ogni universita', con apposito avviso affisso presso ogni facolta' almeno sessanta giorni prima delle elezioni. Entro dieci giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni.


Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo uno spazio libero sul quale l'elettore, prima di apporre il voto, appone la propria firma.


Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui al comma 1 sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto.


Le liste dei candidati per l'elezione dei ventotto componenti di cui al comma 1 sono sottoscritte da un minimo di mille ad un massimo di millecinquecento studenti, con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto e in un numero massimo, per ciascuna sede universitaria, che verra' stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 3, in base alla composizione dello stesso distretto. Le liste sono sottoscritte anche dai candidati e sono presentate da un elettore firmatario alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 8 entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
Ciascuna commissione locale verifica la regolarita' delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e rimette alla commissione centrale, di cui all'articolo 9, gli elenchi delle candidature ammesse per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.


Per l'elezione dei due componenti di cui al comma 3 sono presentate candidature individuali sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo degli atenei del collegio, in un numero massimo per ciascuna sede universitaria che verra' stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 3. Le predette candidature sono presentate alla commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.


La commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative all'elezione dei componenti di cui al comma 1, distinti per distretti, sulla base degli atti delle commissioni locali e li trasmette alle stesse commissioni perche' ne curino la pubblicazione presso ciascuna sede universitaria entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La commissione centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per le elezioni dei componenti di cui al comma 3, e li trasmette alle singole sedi universitarie affinche' vengano pubblicati entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.


Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore o direttore, uno o piu' seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre funzionari, dei quali, quello di grado piu' elevato o di maggiore anzianita' di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianita' inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche rappresentanti di lista.


In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate.


Ogni studente esprime un voto di preferenza per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.


Art. 5

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Comma 1

Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.

Comma 2

L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 4, comma 3, e' determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.


Art. 6

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Comma 1

Schede elettorali

Comma 2

Le schede elettorali sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dal Ministero. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonche' ove occorre, l'indicazione del numero del seggio.


Art. 7

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Comma 1

Operazioni di voto

Comma 2

Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identita' con documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo ritira dal presidente la scheda, ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.


Il voto e' individuale e segreto. Sono nulle le schede che recano piu' di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonche' quelle che non permettono di interpretare la volonta' dell'elettore e quelle su cui e' stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti.


Il plico relativo all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali e' inviato alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 8, ed il plico relativo all'elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca e' inviato alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria.


Art. 8

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Comma 1

Commissioni elettorali locali

Comma 2

Presso una delle istituzioni universitarie afferenti al distretto e' istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.


La commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 4, verifica la regolarita' delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'articolo 7, relative all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali e formula graduatorie distinte per distretto.


I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi delle universita' ai fini di quanto previsto dall'articolo 10.


La commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perche' contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.


Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche. L'ordinanza di cui all'articolo 3 determina tempi e luoghi delle predette operazioni.


Art. 9

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Comma 1

Commissione centrale

Comma 2

Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero una comminissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 4 e 10. La commissione e' presieduta da un dirigente e da cinque funzionari con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.


La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.


Art. 10

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Comma 1

Formazione delle graduatorie finali Proclamazione degli eletti

Comma 2

Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio e' data tempestiva comunicazione.


La commissione, constatata l'integrita' dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarita' delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni elettorali locali, la commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto relative alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.


Per la elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la commissione, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalita' indicate all'articolo 5, comma 2.


Esaurite le operazioni di formazione della graduatoria, la commissione proclama gli eletti.