DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Numero 484 Anno 1997 GU 17.01.1998 Codice 098G0005

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;484

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Direzione sanitaria aziendale

Art. 1

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Comma 1

Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale

Comma 2

L'incarico di direzione sanitaria aziendale e' riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanita' pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanita' pubblica.


Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilita' delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.


L'attivita' quinquennale di direzione tecnicosanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.


L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del conferimento dell'incarico.


I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalita' di cui all'articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianita' di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico- sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni.


Con decreto del Ministro della sanita', da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Comma 3

Capo II - Secondo livello dirigenziale

Art. 4

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Comma 1

Discipline

Comma 2

Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto 27 settembre 2022 (in G.U. 18/10/2022, n. 244) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le motivazioni di cui in premessa, la denominazione della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» istituita dall'art. 4, comma 2, lettera A - Area medica e delle specialita' mediche, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e' modificata in «medicina d'emergenza-urgenza»".


Art. 5

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Comma 1

R e q u i s i t i

Comma 2

La specializzazione e' comunque richiesta per le seguenti disci- pline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.


L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.


Art. 6

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Comma 1

Specifica attivita' professionale

Comma 2

Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita' operativa della unita' sanitaria lo- cale o dell'azienda ospedaliera.


I decreti ministeriali di cui al comma 1 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e possono essere aggiornati periodicamente.


Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, puo' essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le preroga- tive del personale in servizio a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attivita' professionale indicata al comma 1.


Art. 7

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Comma 1

Corsi di formazione manageriale

Comma 2

L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validita' di sette anni dalla data di rilascio.


I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianita' di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.


I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacita' gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attivita' didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.


I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attivita' didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonche' la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attivita' didattica di ciascun corso e' dedicato alla sanita' pubblica; la relativa attivita' didattica e' svolta a cura dell'Istituto superiore di sanita'.


I corsi sono indetti con periodicita' almeno biennale, dal Ministero della sanita', previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanita' organizza ed attiva i corsi dell'area di sanita' pubblica.


I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o piu' sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacita' ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l'attivita' didattica.


Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, le sessioni, nonche' le modalita' di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacita' delle strutture didattiche il candidato puo' essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione e' disposta in base al criterio della precedenza in relazione all'eta'.


In ogni sessione di corsi si puo' presentare domanda di ammissione per un solo corso.


La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attivita' didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione puo' essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non puo' essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.


Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio e' rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di piu' sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione.


Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanita', le regioni e l'Istituto superiore di sanita' si avvalgono delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e societa' scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.


Art. 8

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Comma 1

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

Comma 2

La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l'idoneita' dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.


Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.


Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione, altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.


I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.


Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curric- ulum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita' del candidato all'incarico.


Art. 9

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Comma 1

Corsi di aggiornamento tecnico-professionale

Comma 2

Ai fini dell'articolo 8, la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, e' valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.


Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalita' di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.


I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dall'Istituto superiore di sanita', anche unitamente ai corsi di formazione manageriale.


I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati,
nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di
propria competenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende
ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici sperimentali.


I corsi possono essere, altresi', organizzati ed attivati dagli ordini professionali e dalle associazioni e societa' scientifiche accreditate.


I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso il dipartimento del Ministero della sanita' nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della sanita' o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanita', dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro della sanita' e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare e' nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento


La commissione puo' consultare, di volta in volta, esperti della materia oggetto del corso, scelti nell'ambito di appositi elenchi predisposti dal Ministero della sanita', sentite le associazioni e le societa' scientifiche accreditate.


Con decreto del Ministro della sanita', su proposta della commissione di cui al comma 6, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di costituzione della commissione stessa, i criteri e le modalita' per la classificazione e valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualita', al tipo di partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonche' le modalita' di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso.
Specifici criteri e modalita' sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti all'estero.


Il Ministero della sanita', conformemente alla proposta della commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi.
L'accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di aggiornamento puo' essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l'accreditamento stesso.


Art. 10

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Comma 1

Anzianita' di servizio

Comma 2

L'anzianita' di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso ammininistrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.


Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianita' di servizio utile puo' essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.


Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.


Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirugia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni e' quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.


Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'.


Art. 12

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Comma 1

Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari

Comma 2

I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.


I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.


Art. 13

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Comma 1

Servizio prestato all'estero

Comma 2

Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735, e successive modificazioni.


Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni finali e transitorie

Comma 2

Il personale che risulti incaricato ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-septies, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, ed il personale confermato nell'incarico quinquennale a seguito di verifica ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per l'incarico quinquennale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' esonerato dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.


Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, con il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1.


Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale.


Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.


Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione l'anzianita' di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.