Le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'articolo 1 -bis, comma 4, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le modalita' tecnico - amministrative per il trasferimento e la ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere a) e b), e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di garantire una tempestiva ripresa della operativita' del sistema trasferito, che tenga conto della realta' informatica presente presso la stessa Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonche' le modalita' di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre, le modalita' di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera d), necessarie a garantire il collegamento funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.
Tale decreto e' sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fornite dall'ANPA stessa in relazione al tipo di informazioni, nonche' alle modalita' ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi.
Le specifiche possono in particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma tramite rete informatica.
L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalita' stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 10, comma 4. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di attivita' che tenga altresi' conto delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale programma e' inoltrato al Ministero dell'ambiente, perche' venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la relativa intesa.