DECRETO-LEGGE

D.L. 496/1993 - DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496

Numero 496 Anno 1993 GU 04.12.1993 Codice 093G0577

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1


(( (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).
1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;
c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonchè le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio l986, n. 349.
3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.
4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282 . Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.
8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale)).

Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1-bis


(( (Disposizioni concernenti organismi).
operanti nel settore ambientale
1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , da effettuare entro il 3l dicembre l994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico.
Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 , relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 . Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 , e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonchè le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia)).

Art. 1-ter

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Art. 2

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Art. 2-bis

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Comma 1


(( (Disposizioni sul personale ispettivo).

Comma 2

1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 2-ter

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Art. 3

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Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato la "illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale", anzichè "della provincia autonoma"".

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1


(( (Norma transitoria).

Comma 2

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'art. 03, comma 1, del presente decreto)).

Art. 6

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Comma 1


(( (Disposizioni finanziarie).

Comma 2

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).

Art. 7

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Comma 1


(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

Comma 2

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo " nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa."

Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SPINI, Ministro dell'ambiente
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
GARAVAGLIA, Ministro della sanità CASSESE, Ministro per la funzione
pubblica
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO