Le operazioni censuarie sono svolte secondo criteri di tempestivita', efficienza, riservatezza e qualita', anche con l'ausilio di sistemi informatizzati.
L'Istat, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' affidare, tramite convenzioni e contratti, fasi di rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
L'Istat stabilisce il periodo di raccolta dei dati presso le unita' di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati e' comunicato agli organi di censimento ed e' reso noto al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 20, comma 1.
L'Istat puo' stabilire procedure differenziate di rilevazione per particolari categorie di unita' di rilevazione, nonche', per i Comuni capoluogo di area metropolitana di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla complessita' organizzativa della raccolta delle informazioni. Tali procedure possono prevedere l'affidamento, previa intesa con l'Istat, di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri indicati nel comma 1.
Gli uffici di censimento comunali provvedono alla distribuzione, raccolta, revisione e controllo quantitativo e qualitativo dei questionari di rilevazione. Gli uffici di censimento provinciali provvedono all'assistenza tecnica, al coordinamento e al monitoraggio dell'attivita' dei Comuni. I suddetti uffici espletano inoltre le altre attivita' indicate nelle circolari emanate dall'Istat.
Per lo svolgimento delle attivita' indicate nel comma 5, gli uffici di censimento comunali e gli uffici di censimento provinciali possono avvalersi di altri uffici dell'ente di appartenenza.
I Sindaci e i Prefetti intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
Ai Gruppi di lavoro presso le Prefetture, di cui alla direttiva n. 5 del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione statistica (Comstat) del 15 ottobre 1991, costituiti anche pro tempore, ed integrati con un rappresentante della regione e con un rappresentante della provincia, sono attribuite le funzioni di Comitati provinciali di censimento, con il compito di assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie, nonche' di segnalare al Sindaco o al Prefetto, per gli interventi di competenza, le eventuali disfunzioni ed irregolarita' riscontrate nel corso delle operazioni censuarie. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta e' costituito un Comitato provinciale di censimento secondo le modalita' previste da un apposito accordo con l'Istat.
Gli uffici di censimento comunali e provinciali predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attivita' censuaria. I Comitati provinciali di censimento di cui al comma 8, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, possono essere attivati anche dai suddetti uffici. Ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'Istat si avvale, altresi', degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e dell'Unioncamere.
Al termine delle operazioni del censimento generale della popolazione e del censimento generale dell'industria e dei servizi, il Sindaco trasmette all'Istat i questionari e i modelli compilati.