Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli 7 e 55, comma 1;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
#Comma 1
1. Alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove non siano entrati in vigore i regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di uno o più dei Ministeri di cui al medesimo articolo 55, e nelle more della loro entrata in vigore, si applicano, nell'ordine, salvo diverse disposizioni contenute nei regolamenti di organizzazione di ciascun Ministero:
a) i regolamenti, emanati ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri soppressi e confluiti nel nuovo Ministero; ovvero, se i regolamenti in vigore sono più di uno, si applica il regolamento che prevede il maggior numero di dipendenti assegnati ai predetti uffici;
b) le disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n.
1100, convertito in legge dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e le altre disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Ammesso al "Visto", con riserva, ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite, adottata nell'adunanza del 12 giugno 2001.
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 46
1100, convertito in legge dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e le altre disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Ammesso al "Visto", con riserva, ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite, adottata nell'adunanza del 12 giugno 2001.
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 46