DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

((Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto)).

Numero 200 Anno 2001 GU 28.05.2001 Codice 001G0254

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-31;200

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:03:49

Art. 1

#

Comma 1

L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti denominato: "Istituto", assume la denominazione di: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA". L'Istituto e' ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonche' con gli organi dell'Unione europea ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.


L'Istituto e' inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.


L'attivita' dell'Istituto e' disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.


Art. 3

#

Comma 1

L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, puo' svolgere, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto puo' promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come definiti dalla delibera CIPE 11 novembre 1998, n. 127/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.


Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo, l'Istituto puo' stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto puo' partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.


Art. 4

#

Comma 1

Il Presidente dell'Istituto e' nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.


Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione.


Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio e' convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.


Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attivita' dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilita'. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo e un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.


I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. L'indennita' di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali puo' essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.


Art. 5

#

Comma 1

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.


L'Istituto, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, succede nei rapporti di lavoro dei dipendenti della Cassa per la formazione della proprieta' contadina. Tale personale mantiene l'anzianita' maturata e il trattamento economico acquisito.


Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al personale della Cassa per la formazione della proprieta' contadina si applicano, per la mobilita' del pubblico impiego, gli articoli 33, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.


Salvo quanto disposto dal comma 3, il personale di ruolo della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' inquadrato nell'ISMEA.


Nel termine di novanta giorni dalla nomina, la Commissione si pronuncia sulla corrispondenza tra i livelli dell'ISMEA e le aree Cassa, sull'identificazione concreta dei singoli profili professionali e su ogni altra questione attinente le operazioni di inquadramento. L'inquadramento e' disposto dal Consiglio di amministrazione previa consultazione delle organizzazioni sindacali.


La Commissione ha altresi' il compito di elaborare un programma di attivita' di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 4.


Ai dipendenti della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, provenienti dai ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente al trattamento di fine servizio e pensionistico continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.


Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento, che dovra' prevedere, oltre la direzione generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di dodici, ivi compresi l'ufficio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' l'istituzione di un sistema di controlli interni coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.


Art. 6

#

Comma 1

L'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, nonche' concedere finanziamenti a favore di imprese agricole.


I contributi ordinari e straordinari previsti, alla data di entrata in vigore del presente statuto, nel bilancio preventivo dello Stato a favore dei due enti accorpati sono assegnati all'Istituto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.


Art. 7

#

Comma 1

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed e' trasmesso per l'approvazione, entro i successivi giorni venti, al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


L'Istituto e' assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


L'Istituto e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.


Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di amministrazione e di contabilita'.


Art. 8

#

Comma 1

Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.