DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

Numero 55 Anno 2001 GU 16.03.2001 Codice 001G0104

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;55

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Ufficio del Capo del Dipartimento

Comma 2

Ad ogni Dipartimento e' preposto un Capo del Dipartimento.


Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo, nonche' dal presente regolamento, per la contrattazione collettiva di lavoro e per la direzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo del Dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, nell'ambito del quale viene altresi' svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.


Le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza spettano al Capo del Dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono in merito.
In materia di atti normativi tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attivita' dell'Ufficio legislativo del Ministero.
L'ufficio del Capo del Dipartimento svolge attivita' di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l'attivita' internazionale svolta dal Dipartimento.


Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due, nominati, per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche complessive del Ministero. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il Capo del Dipartimento designa il vice capo con funzioni vicarie.


I Vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L'incarico di vice capo e' conferito nelle forme di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.


Art. 4

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Comma 1

Dipartimento per gli Affari di giustizia

Comma 2

Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.


Il Capo del Dipartimento provvede altresi' alle funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di assestamento di bilancio, alla direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero, alla pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed all'inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Il Capo del Dipartimento provvede anche alla vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili che&,62;, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, ha ordinamento e gestione finanziaria separati.


Art. 5

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Comma 1

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Comma 2

Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b) del decreto legislativo.


Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale generale del dipartimento l'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.


Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.


Art. 6

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Comma 1

Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

Comma 2

La Direzione generale dei sistemi informativi auto-matizzati e' competente per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari; per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con le norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' dei compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici; per l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici di cui all'articolo 3, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero.
Il Direttore generale e' il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell'ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3, che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2.


Per il coordinamento dell'attivita' della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti gli uffici di cui all'articolo 3, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari e' istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti, convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ed il preposto all'ufficio di diretta collaborazione interessato alle questioni per le quali la conferenza e' convocata.


Art. 7

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Comma 1

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Comma 2

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c) del decreto legislativo.


Il Capo del Dipartimento svolge altresi' i compiti inerenti l'attivita' ispettiva ed il contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.


Art. 8

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Comma 1

Dipartimento per la Giustizia Minorile

Comma 2

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.


Art. 9

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Comma 1

Unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali

Art. 10

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Comma 1

Divieti di nuovi o maggiori oneri

Comma 2

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.