Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonche' per la loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, comprensivo del prospetto dei documenti di cui al comma 2, e' trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell'atto.
Il pubblico ufficiale, nel prospetto di cui al comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtu' di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonche' i dati della dichiarazione INVIM prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. La documentazione in originale e' conservata dal pubblico ufficiale.
I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata, indicati nella ricevuta, vengono immediatamente annotati in calce o a margine dell'originale dell'atto.
A richiesta del pubblico ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalita'.
Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall'amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto.
Gli uffici finanziari possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale.