La cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, e' disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato puo' presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti. La cancellazione non puo' essere disposta trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.
La cancellazione dall'albo e' disposta dall'UIC nei casi di cessazione dall'attivita' di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicita' mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle modalita' ivi indicate, puo' disporre in via cautelare la sospensione dall'albo per un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilita'. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede ai sensi del comma 1; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione.
La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorche' con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facolta' del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle modalita' ivi indicate.(1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera b)) che"A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati:
b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 nel modificare l'art. 28 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".