DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 374/1998 - Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

Numero 374 Anno 1998 GU 30.10.1998 Codice 098G0426

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Istituzione dell'ISAE

Comma 2

In attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e' istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi.


L'ISAE, con unica sede in Roma, e' un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. E' retto dal presente regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 11.


L'ISAE e' sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito indicato anche come Ministro vigilante, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.


L'ISAE e' inserito nel sistema nazionale della ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' tato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Compiti istituzionali

Comma 2

L'ISAE, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione nazionale in materia di ricerca scientifica, svolge attivita' di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche di medio e lungo periodo dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo dell'utilita' per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni.


L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti dipartimenti, attivita' di supporto e di consulenza tecnicoscientifica per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' per il Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e la Cabina di regia nazionale, su richiesta dei predetti organismi, ferma restando la responsabilita' istituzionale degli organi dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza. L'ISAE svolge inoltre, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivita' di collaborazione nelle analisi dei problemi di economia e di finanza pubblica, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti del Governo in materia di politica economica.


Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE puo' svolgere gli incarichi che gli vengono conferiti dal Parlamento, nonche', mediante convenzione, da pubbliche amministrazioni, da enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.


Per lo svolgimento delle sue attivita' l'ISAE ha l'accesso, mediante specifici protocolli d'intesa, al sistema informativo di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai dati del SISTAN e di altre pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli ulteriori elementi e le informazioni in loro possesso richiesti dall'Istituto ai fini dell'esercizio dei propri compiti.


Art. 4

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Comma 1

Organi dell'Istituto

Comma 2

Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano le indennita' di carica da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.


Art. 5

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Comma 1

Il presidente

Art. 6

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Comma 1

Il comitato amministrativo

Comma 2

Il comitato amministrativo e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle riunioni dell'organo partecipa il direttore generale.


Art. 7

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Comma 1

Controllo e vigilanza

Comma 2

La gestione finanziaria dell'Istituto e' sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo la normativa vigente.


Le deliberazioni concernenti i regolamenti, il bilancio consuntivo e la determinazione degli organici sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante. Allo stesso Ministro sono altresi' comunicati, ai fini dell'attivita' di vigilanza, le deliberazioni e gli atti individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Ministero vigilante. Per le deliberazioni riguardanti la determinazione degli organici il termine di approvazione e' di sessanta giorni; le deliberazioni stesse sono approvate di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Gli eventuali rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dei conti.


Il presidente trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attivita' dell'Istituto.


Art. 8

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Comma 1

Il collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro vigilante ed e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due membri supplenti. I componenti, se dipendenti pubblici, debbono avere qualifica non inferiore a dirigente.
2. ll collegio svolge le attivita' relative al controllo della gestione finanziaria, secondo le modalita' e la disciplina stabiliti per gli enti pubblici.


Art. 9

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Comma 1

Il consiglio scientifico

Comma 2

I. Il consiglio scientifico e' composto da sette membri, anche stranieri, scelti tra esperti di alta qualificazione anche operanti in pubbliche amministrazioni o in istituzioni private. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di ricerca e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Il consiglio scientifico concorda con il "Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca" di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita' scientifica dell'ente.
2. Il consiglio scientifico e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il presidente dell'Istituto.


Art. 10

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Comma 1

Il direttore generale

Comma 2

Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.
Se scelto tra i dipendenti dell'Istituto e' collocato fuori dal ruolo organico, nel quale rientra alla cessazione dell'incarico.


Il direttore, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni speciali dettate per gli enti di ricerca dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 15, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e' preposto ai servizi e agli uffici dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del comitato ammistrativo e del presidente, esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto ovvero quelle delegategli dal comitato amministrativo e dal presidente.


Art. 11

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Comma 1

S t a t u t o

Comma 2

Lo statuto dell'ISAE e' deliberato dal comitato amministrativo ed e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.


Lo statuto dell'ISAE si ispira ai principi stabiliti dalla legge 3 aprlle 1997, n. 94, dal presente regolamento, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', in quanto compatibili, da quelli desumibili dalle leggi 30 luglio 1959, n. 616, 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e 8 agosto 1985, n. 439.


Lo statuto definisce i poteri e le responsabilita' proprie del presidente e del direttore generale per l'esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza, nonche' quelle dei diversi livelli dirigenziali per la gestione e per il conseguimento dei risultati, con riferimento ai programmi di attivita' annuali e pluriennali; prevede altresi' il servizio di controllo interno, che opera per le finalita' indicate nell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.


Art. 12

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Comma 1

Ordinamento e personale

Comma 2

L'ISAE, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa prevista dall'articolo 1, comma 2, opera secondo gli indirizzi espressi nel decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed organizza la sua attivita' e le sue strutture in modo da assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema.


Per particolari progetti l'ISAE puo' avvalersi anche di personale di cittadinanza straniera, assunto, a tempo pieno o parziale, nei limiti e con le modalita' previsti dai contratti collettivi.


L'ordinamento dei servizi puo' prevedere l'istituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme vigenti in materia.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli organi dei soppressi ISCO ed ISPE si applicano le disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Ai fini dell'espletamento delle formalita' di consegna, essi sono tenuti a predisporre, nel termine di quarantacinque giorni, la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale, nonche' una relazione contenente in particolare l'evidenziazione della situazione finanziaria e degli accantonamenti dei fondi di fine rapporto del personale dipendente dei due enti. I predetti atti sono corredati dalle relazioni dei rispettivi collegi dei revisori dei conti.


All'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il comitato amministrativo delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per la riattivazione delle procedure di spesa.


In sede di prima attuazione del presente regolamento l'organico del personale dell'Istituto e' provvisoriamente determinato sulla base delle dotazioni organiche dell'ISCO e dell'ISPE alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il personale dei due istituti soppressi, inserito nel comparto di contrattazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ed in servizio alla data della fusione, confluisce nell'ISAE, conservando la posizione giuridica ed economica posseduta a tale data. I concorsi gia' banditi dall'ISPE e dall'ISCO, le cui prove abbiano avuto inizio, sono completati secondo le procedure gia' avviate ed i posti si intendono riferiti all'organico dell'ISAE.


Entro sessanta giorni dal suo insediamento il comitato amministrativo delibera lo statuto, la dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo e dei servizi. Per la determinazione della dotazione organica si procede ai sensi degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e nell'osservanza dei limiti e degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella legge finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati. La relativa deliberazione e' approvata dal Ministro vigilante, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.


Nelle more delle procedure amministrative di approvazione dei predetti atti, al fine di assicurare la continuita' delle attivita' in corso, il comitato amministrativo adotta provvedimenti temporanei in ordine alle strutture operative esistenti nei due istituti soppressi, agli incarichi dirigenziali in atto ed alle attivita' in corso presso di esse.


Sono trasferite all'ISAE le disponibilita' finanziarie gia' attribuite all'ISCO e all'ISPE, compresi i contributi previsti per l'anno 1998 dalla legge finanziaria.