DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 189/1998 - Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Numero 189 Anno 1998 GU 19.06.1998 Codice 098G0237

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-18;189

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - Modalita' di versamento in tesoreria

Art. 1

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Comma 1

Termini e modalita' di accreditamento dalle banche ai concessionari

Comma 2

La banca delegata dal contribuente ad effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quotidianamente ed entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, accredita in via telematica, con valuta e disponibilita' dal giorno dell'accreditamento, al concessionario competente in ragione della filiale che ha ricevuto il versamento, al netto sia della commissione spettante sia dell'eventuale compensazione operata dal contribuente con i saldi della sezione 3-INPS e della sezione 4-regioni, una somma pari ai saldi delle sezioni 2-erario dei modelli unitari compilati dai contribuenti.


La banca delegata, entro le ore 13 del termine di cui al comma 1, trasmette al concessionario, in via telematica e in conformita' alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, un'attestazione contenente l'ammontare delle somme accreditate e i dati necessari al calcolo delle commissioni spettanti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e' l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1997, n. 174:
"Art. 24 (Modalita' di versamento). - 1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalita' di affidamento del servizio e i requisiti di idoneita', i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.
2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.
3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalita' stabilite dal regolamento previsto al comma 10.
4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresi conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.
7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.
8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non piu' di tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente.
9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione si provvedera' successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5.
10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente capo e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalita' di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 241 del 1997:
"Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribusce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'art. 17 puo' operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3".
- La sezione I del capo III del citato d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, reca disposizioni in materia di riscossione ed in particolare disciplina il versamento unitario e compensazione delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 del decreto del Ministro 28 dicembre 1993, n. 567, recante: "Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993:
"Art. 11 (Termini e modalita' di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato) - 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonche' delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.
4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilita' del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo.
5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 giugno 1924, supplemento ordinario.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1991. n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica":
"2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalita' per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avvera' con sistemi telematici".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze del 4 novembre 1997:
"1. Il Dipartimento della entrate - Direzione centrale per la riscossione deve promuovere, mediante apposita relazione al Ministro, l'acquisizione del parere della commissione consultiva, oltre che nei casi specificatamente stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, quando si versi in ipotesi di:
a) adozione di decreti ministeriali previsti da disposizioni di legge o di regolamento".


Art. 2

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Comma 1

Termini e modalita' di versamento da parte dei concessionari alla tesoreria provinciale dello Stato

Comma 2

La contabilita' speciale "fondi di bilancio" e' alimentata con parte degli stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0 - "Funzionamento" - capitoli 3456, 3458, 3459 e 3480 - e nell'unita' previsionale di base 4.1.2.2 - "Restituzioni e rimborsi di imposte" - capitoli 3519, 3521, 3530 e 3533 - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998 e corrispondenti unita' per gli esercizi successivi.


Ogni anno gli importi per i quali la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non ha potuto effettuare la regolazione contabile dal 1 gennaio al 31 agosto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 10 settembre. Tali importi sono riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione nel mese di novembre. Gli importi per i quali la predetta struttura di gestione non ha potuto effettuare la regolazione contabile dal 1 settembre al 31 dicembre sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 10 gennaio dell'anno successivo e sono riassegnati alle unita' previsionali di base previste dal comma 2 per l'effettuazione, nel mese di marzo, delle regolazioni contabili da parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.


Il concessionario effettua il versamento di cui al comma 1 al netto della commissione spettante e dei rimborsi d'imposta da esso erogati, nonche' delle somme oggetto di provvedimenti di concessione o revoca di dilazione o di sgravio previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. Tali somme sono utilizzate in via prioritaria in sede di riversamento degli accrediti pervenuti dalle banche delegate e, solo in caso di incapienza di questi ultimi, di quelli relativi agli importi riscossi in via diretta.


Il concessionario, nell'effettuare il versamento, recupera le commissioni spettanti in via prioritaria sull'importo dei saldi delle sezioni 2 dei modelli e, solo in caso di incapienza, su quello dei saldi delle sezioni 3 e 4; nel caso in cui non vi sia capienza neanche su tali saldi, chiede il pagamento delle commissioni di propria spettanza attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, effettuati i necessari riscontri, comunica l'importo da versare al Ministero delle finanze e quest'ultimo provvede ad erogare tale importo al concessionario mediante ordinativo diretto, tratto sul capitolo 3525 dello stato di previsione dello stesso Ministero, corrispondendo gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno della richiesta e quello del pagamento.


Art. 3

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Comma 1

Versamenti delle banche alla tesoreria provinciale dello Stato

Comma 2

La banca delegata, quotidianamente ed entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega, versa, al netto degli accreditamenti effettuati ai concessionari ai sensi dell'articolo 1, in via telematica e per tutto il territorio nazionale, una somma pari all'ammontare dei saldi finali dei modelli di versamento, nell'apposita contabilita' speciale denominata "fondi della riscossione", istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui all'articolo 2, comma 1. L'operazione di versamento e' immessa nel sistema dei pagamenti con le modalita' indicate nel decreto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


La banca delegata effettua il versamento di cui al comma 1 al netto delle commissioni spettanti, che vengono recuperate con le modalita' indicate nel decreto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


Art. 4

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Comma 1

Operazioni di quietanzamento

Comma 2

La sezione di tesoreria indicata dall'articolo 2, comma 1, emette quotidianamente un'unica quietanza sulla contabilita' speciale "fondi della riscossione", relativa a tutti i versamenti effettuati in ciascuna giornata dalle banche e dai concessionari; l'elenco dei versamenti della giornata, distinto per soggetto che effettua il versamento, e' allegato alla quietanza.


Comma 3

Capo II - Invio dei dati alla struttura di gestione

Art. 5

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Comma 1

Collegamento telematico con la struttura di gestione, invio dei dati, verifica dei flussi e correzione degli errori

Comma 2

Quotidianamente le banche delegate e i concessionari, in conformita' alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono e trasmettono alla struttura di gestione, in via telematica e con modalita' centralizzate, previa verifica della loro integrita', flussi informativi contenenti i dati analitici esposti nei modelli di versamento e le rendicontazioni delle operazioni eseguite.


La trasmissione di cui al comma 1 e' effettuata da parte delle banche delegate entro le ore 24 del quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega e da parte dei concessionari entro le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione o di accreditamento.


La struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza, ne trasmette gli esiti alle banche delegate ed ai concessionari secondo le specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2. In caso di esito positivo del controllo, trasmette alle stesse un indicatore di accettazione; in caso di esito negativo, trasmette la lista degli errori.


Art. 6

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Comma 1

Aggiornamento dei conti fiscali

Comma 2

Relativamente ai versamenti effettuati dai soggetti titolari di conto fiscale, per i flussi con esito positivo accettati nella settimana precedente, le banche delegate ed i concessionari trasmettono ogni venerdi' al concessionario che gestisce il conto fiscale del contribuente i dati dei singoli importi a debito della colonna A e dei singoli importi a credito della colonna B della sezione 2 del modello di versamento in conformita' alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2; nei successivi tre giorni lavorativi il concessionario aggiorna con tali dati le posizioni contabili dei titolari di conto fiscale, anche ai fini del calcolo dei limiti di erogabilita' del rimborso senza prestazione di garanzia, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.