DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per la disciplina delle modalita' di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell'aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell'attivita' libe

Numero 217 Anno 2024 GU 14.01.2025 Codice 25G00004

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attivita' libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.


Art. 2

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Comma 1

Accesso alla carriera dei medici

Comma 2

Il 20 per cento dei posti e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, salvo il limite di eta', che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Si applicano le riserve dei posti a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di alcune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.


I posti riservati, qualora non coperti, sono devoluti ai concorrenti non titolari di riserva in ordine di graduatoria.


Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psicofisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.


Art. 4

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Comma 1

Domanda di partecipazione al concorso

Comma 2

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta e inviata, esclusivamente con modalita' telematiche compilando l'apposito modulo (FORM), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione e invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso.


I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dal bando devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la riserva per la quale concorrono e indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le prove d'esame.


L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.


Art. 5

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Comma 1

Commissioni

Comma 2

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale del personale, e' composta da un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria o da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero da un magistrato o da un avvocato dello Stato, con funzioni di presidente, da due appartenenti alla carriera dei medici della Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente medico - o, in mancanza del predetto personale negli organici e previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, da medici di pari qualifica delle Forze armate o delle altre Forze di polizia ovvero da medici del Servizio sanitario nazionale che svolgono attivita' sanitaria presso l'amministrazione penitenziaria - e da due professori o ricercatori universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame. Puo' essere integrata da ulteriori esperti in relazione alle specializzazioni indicate nel bando. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.


Per la prova orale la commissione esaminatrice e' integrata da membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.


La commissione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici, nominata con decreto del direttore generale del personale, e' composta da cinque appartenenti alla carriera dei medici della Polizia penitenziaria, di cui un primo dirigente medico che la presiede, ovvero, in mancanza del predetto personale negli organici e previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, da medici di pari qualifica delle Forze armate o delle altre Forze di polizia ovvero da medici del Servizio sanitario nazionale che svolgono attivita' sanitaria presso l'amministrazione penitenziaria.
Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.


La commissione per gli accertamenti attitudinali, nominata con decreto del direttore generale del personale, e' composta da un primo dirigente di Polizia penitenziaria, che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.


I giudizi di idoneita' e di non idoneita' espressi dalle commissioni indicate ai commi 3 e 4 sono definitivi e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del direttore generale del personale.


Per supplire a eventuali assenze o impedimenti temporanei del presidente, di uno dei componenti o del segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 3 e 4, il direttore generale del personale, con i decreti di costituzione delle commissioni o con successivo provvedimento, puo' nominare un presidente supplente, uno o piu' componenti supplenti e un segretario supplente, ove necessario, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza.


Art. 6

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Comma 1

Prova preselettiva

Comma 2

Nel caso in cui il numero delle domande sia complessivamente superiore a 500 unita', possono espletarsi prove preselettive, consistenti in 40 quesiti a risposta a scelta multipla sulle seguenti materie: anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria e normativa sanitaria.


La prova non concorre alla formazione del punteggio finale di merito e si intende superata nel caso di votazione non inferiore a sei decimi. E' ammesso alle successive prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.


Per la predisposizione dei quesiti a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.


I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta' pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile), in relazione alla natura della domanda; sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite quattro risposte, delle quali una sola e' esatta.


Il calendario della prova e l'indicazione delle sedi di svolgimento sono pubblicati nei tempi e nei modi indicati dal bando di concorso. La prova puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi e in giorni diversi.


Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.


I questionari sottoposti ai candidati sono predisposti in modo da assicurarne la diversita' di composizione, garantendo lo stesso numero di quesiti per ciascuna materia e complessivamente lo stesso coefficiente di difficolta'. I questionari, individualmente sigillati, vengono consegnati ai candidati unitamente al modulo sul quale devono essere riportate le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non e' ammesso alcun segno nelle altre caselle.


Durante la prova i candidati non possono avvalersi di testi, pubblicazioni o appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che viola tali disposizioni e' escluso dal concorso.


La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte e l'attribuzione del relativo punteggio si svolgono nella medesima giornata di effettuazione della prova, con l'ausilio di personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria, mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione puo' avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, comunque non superiore a quindici giorni dallo svolgimento della prova medesima, ferme restando le medesime modalita' e garanzie di trasparenza.


Art. 7

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Comma 1

Prove di esame

Comma 2

Le prove di esame sono volte ad accertare la preparazione dei candidati in relazione alle responsabilita' connesse alle attribuzioni di cui all'articolo 19-ter del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e consistono in prove scritte e orali. Le prove scritte sono due, la prima e' di carattere generale, uguale per tutti i candidati, e verte sulle seguenti materie: clinica medica e clinica chirurgica; la seconda e' differenziata in base alle aree di specializzazione richieste dal bando.


La commissione esaminatrice prepara, per ciascuna prova scritta, tre temi che, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai componenti e dal segretario. Il presidente, dopo che i concorrenti sono stati collocati nell'aula degli esami in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.


Durante le prove scritte, a pena di esclusione dal concorso, i candidati non possono comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione, nonche' portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere. E' consentita soltanto la consultazione di dizionari linguistici che siano stati preventivamente verificati dalla commissione.


Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi, a pena di nullita', sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande.
Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura, la propria firma e la data di consegna.


Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della commissione e dal segretario. Viene, altresi', assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente un numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata da almeno due componenti della commissione esaminatrice, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni.


I pieghi sono aperti dalla commissione esaminatrice quando procede all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova. Il riconoscimento e' fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. La commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.


Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.


La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: medicina d'urgenza e primo soccorso, medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro e igiene e medicina preventiva. Nel corso della prova orale sono accertate, altresi', la conoscenza della lingua inglese nonche' dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. Alla prova orale, che si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi, sono ammessi i candidati che hanno riportato nelle prove scritte, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.


Le sedute delle prove orali sono pubbliche e, al termine di ciascuna, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e lo rende pubblico mediante affissione all'esterno della sala di esami.


Art. 8

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Comma 1

Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

Comma 2

I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui all'articolo 2, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.


Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio l'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato, corrispondendo a esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.


Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate, sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata in campo nazionale e internazionale.


Art. 9

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Comma 1

Titoli valutabili

Comma 2

Sono valutati i titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.


La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso.


Nell'ambito delle categorie di titoli indicati al comma 3, la commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. La commissione annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal presidente e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.


Art. 10

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Comma 1

Formazione e approvazione della graduatoria

Comma 2

All'esito della procedura concorsuale, con decreto del direttore generale del personale, sono approvate una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni eventualmente previste dal bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato. Tale votazione e' data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli individuati all'articolo 9. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dalle altre disposizioni speciali di legge.


Con il medesimo decreto di approvazione delle graduatorie ovvero con separato decreto del direttore generale del personale sono dichiarati i vincitori del concorso.


I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della giustizia con modalita' che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.


Art. 11

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Comma 1

Trasparenza amministrativa e trattamento dei dati personali

Comma 2

I componenti della commissione esaminatrice, nella prima riunione, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.


La commissione esaminatrice stabilisce, alla prima riunione, i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina altresi' i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame che garantiscano l'imparzialita' delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.


I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per finalita' di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati e' effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonche' con modalita' analogiche.


Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.


Il candidato, in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679.


Art. 12

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Comma 1

Corso di formazione iniziale

Comma 2

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi a frequentare, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione iniziale teorico-pratico, organizzato in un unico ciclo della durata di sei mesi e finalizzato all'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge. Il corso puo' comprendere un periodo applicativo presso gli istituti e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Gli insegnamenti sono impartiti da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei a essa. Per le ulteriori modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, per quelle di effettuazione dell'esame di fine corso nonche' per i criteri di formulazione del giudizio di idoneita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. A decorrere dalla data di inizio del corso, i vincitori dei concorsi sono nominati medici del Corpo di polizia penitenziaria e, durante la frequenza del corso, rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.


Durante la frequenza i partecipanti al corso, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.


Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del medesimo articolo sono ridotti a un quarto.


I medici che hanno superato l'esame finale del rispettivo corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria prestano giuramento, accedono alla qualifica di medico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso e sono assegnati ai servizi d'istituto. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso dal direttore generale della formazione. Il periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni, salvo che il trasferimento sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.


Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.


Art. 13

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Comma 1

Promozione a medico capo

Comma 2

L'accesso alla qualifica di medico capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei medici che abbia compiuto, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale.


La promozione a medico capo decorre a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita e impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.


Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.


Per le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, per quelle di svolgimento dell'esame finale, nonche' per i criteri di formazione della graduatoria di inizio e di fine corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.


Art. 14

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Comma 1

Promozione a medico superiore

Comma 2

La promozione alla qualifica di medico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.


Art. 15

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Comma 1

Promozione a primo dirigente medico

Comma 2

La promozione alla qualifica di primo dirigente medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.


Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.


Art. 16

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Comma 1

Promozione a dirigente superiore medico

Comma 2

La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.


Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.


Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.


Art. 17

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Comma 1

Aggiornamento professionale e formazione specialistica

Comma 2

Con riferimento alle attribuzioni proprie del ruolo, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria provvede anche l'Amministrazione penitenziaria attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi indicati nel Piano annuale della formazione. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' istituito e aggiornato un apposito elenco dei medici del Corpo di polizia penitenziaria che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.


I corsi di cui al comma 1 possono essere frequentati anche in modalita' telematica e vengono organizzati anche attraverso apposite convenzioni, con altre amministrazioni dello Stato e presso strutture formative pubbliche o private.


Art. 18

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Comma 1

Attivita' libero-professionale dei medici
del Corpo di polizia penitenziaria


Ai medici del Corpo di polizia penitenziaria non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento della giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia e nei procedimenti medico-legali nei quali sono coinvolte, quali controparti, le predette amministrazioni.


Art. 19

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Comma 1

Norma di rinvio

Art. 20

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.