DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00158)

Numero 140 Anno 2018 GU 27.12.2018 Codice 18G00158

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-12;140

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Schema del piano dei conti integrato

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni centrali dello Stato adottano un piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale. In sede di prima applicazione, il piano dei conti integrato e' introdotto mediante la sperimentazione di cui all'articolo 5. La struttura del piano dei conti integrato si compone di tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'Allegato 1.


Il piano dei conti integrato, come individuato dal comma 1, e' costituito dall'elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniali, inclusi quelli necessari per le scritture di integrazione e rettifica e gli ammortamenti, utilizzati per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato.


Art. 3

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Comma 1

Livelli di articolazione del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato

Comma 2

I livelli di articolazione del piano dei conti sono adottati nelle fasi del bilancio e per la rappresentazione dei dati finanziari come indicato nel presente articolo.


Per la fase della previsione del bilancio finanziario, ai fini del raccordo con le unita' elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario per la imputazione dei valori contabili e' costituito dal quarto livello.


Per le fasi di gestione e di rendicontazione del bilancio finanziario, per le finalita' di consolidamento e monitoraggio e ai fini del raccordo con le unita' elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario delle registrazioni contabili e' costituito dal quinto livello.


Per il piano economico il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili e' costituito dal quinto livello per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione.


Per il piano patrimoniale il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili e' costituito dal sesto livello per la fase di rendicontazione.


In base agli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e come previsto dall'articolo 38-quinquies della medesima legge, con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, della medesima legge, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato e' sostituita da quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilita' finanziaria.


Art. 4

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Comma 1

Contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale


Il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1, predisposto in coerenza con il piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituisce lo strumento per la tenuta della contabilita' integrata, che le amministrazioni centrali dello Stato adottano ai sensi dell'articolo 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, affiancando, a fini conoscitivi, la contabilita' economico-patrimoniale alla contabilita' finanziaria. La registrazione degli eventi contabilmente rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale mediante l'utilizzo del piano dei conti e' obbligatoria e indipendente dalle registrazioni sulla contabilita' finanziaria.


Ciascuna voce del piano dei conti relativa alla contabilita' finanziaria e' correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante schemi di collegamento predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul relativo sito internet istituzionale.


Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 38-bis, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la valorizzazione delle transazioni contabili elementari che discendono da eventi rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale avviene in base alle regole del sistema di contabilita' economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.


Art. 5

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Comma 1

Sperimentazione

Comma 2

Nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, viene avviata una attivita' di sperimentazione della durata prevista dal predetto articolo 38-sexies volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per le varie fasi di bilancio di cui all'articolo 3, unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' della codifica provvisoria dell'articolo 38-quater della medesima legge n. 196 del 2009.


Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 sono disciplinate le modalita' della sperimentazione del piano dei conti integrato.


I livelli di articolazione del piano dei conti, adottati come indicato all'articolo 3, e la loro utilizzazione ai fini delle fasi di bilancio e della rappresentazione dei dati finanziari nei documenti di bilancio, possono essere modificati in relazione agli esiti della sperimentazione di cui al presente articolo.


Gli aggiornamenti del piano dei conti integrato relativi ai livelli di articolazione di cui all'articolo 3, sono adottati mediante modifiche al presente regolamento. Le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito della sperimentazione.


Art. 6

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Comma 1

Collegamenti con i documenti contabili e di bilancio

Comma 2

I collegamenti dei conti finanziari e di quelli economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio sono riportati nell'Allegato


2. In relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere ridefiniti i collegamenti dei conti finanziari e di quelli economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio con valutazione della possibilita' di utilizzare il piano dei conti integrato quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica del bilancio dello Stato.


Art. 7

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Comma 1

Strumenti per la classificazione

Comma 2

Al fine di facilitare la classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, le amministrazioni centrali dello Stato utilizzano il glossario e gli schemi di collegamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, declinati secondo le loro specificita' contabili e pubblicati sul sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


In relazione agli esiti della sperimentazione, il glossario e gli schemi di collegamento di cui al comma 1 sono aggiornati e pubblicati sul sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, considerando le specificita' del bilancio dello Stato.


Art. 8

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Comma 1

Controlli

Comma 2

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo sulla correttezza delle scritture contabili adottate dalle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, e sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.


Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina le modalita' di controllo per la fase della sperimentazione.


Le modalita' di controllo a regime, definite a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, sono adottate mediante modificazioni del presente regolamento.


Come previsto dall'articolo 38-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al termine della sperimentazione di cui all'articolo 5, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, si coordinano, anche mediante convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni d'attuazione e finanziarie

Comma 2

All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.