DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Numero 104 Anno 2015 GU 13.07.2015 Codice 15G00117

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-05-06;104

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, recante disposizioni in materia di
cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.


Ai sensi del citato articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, alle attivita' di cui al presente regolamento si applicano i principi, le norme e le procedure di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, ivi comprese le procedure attinenti alle trattative, ai controlli e al monitoraggio. Restano altresi' fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, nonche' le competenze dell'autorita' nazionale di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990.


Art. 3

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Comma 1

Autorizzazione ministeriale

Comma 2

Il Segretario generale, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, ogni volta che ne faccia richiesta uno Stato estero con il quale sussistono accordi internazionali di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attivita' di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione, da parte dello Stato estero, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.


Se lo Stato estero richiede supporto di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica, il Segretariato generale acquisisce l'accordo delle Forze armate interessate allo svolgimento di tali attivita' prima di richiedere l'autorizzazione al Ministro.


Quando ravvisa l'opportunita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 1, il Ministro della difesa rilascia la richiesta di autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ((1))


Il Segretario generale, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1, predispone con la competente autorita' dello Stato estero l'intesa che disciplina lo svolgimento, da parte del Ministero della difesa, per conto dello Stato estero, delle attivita' tecnico-amministrative richieste. Il Segretario generale sottoscrive l'intesa con la competente autorita' dello Stato estero dopo aver acquisito su di essa il nulla osta del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


La cessione del materiale in uso alle Forze armate puo' essere effettuata nello stato in cui il materiale si trova, ovvero previo ricondizionamento o riconfigurazione dello stesso, secondo la disciplina di cui all'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 420, 422, 424 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.


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AGGIORNAMENTO (1)


L'errata-corrige in G.U. 26/9/2015, n. 224 ha disposto che al comma 3 del presente articolo: "dove e' scritto: «...il Ministero della difesa rilascia la richiesta di autorizzazione d'intesa con ...», leggasi: «...il Ministero della difesa rilascia la richiesta autorizzazione d'intesa con...»".


Art. 4

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Comma 1

Attivita' del Segretariato generale


Sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, il Segretariato generale, tramite le proprie articolazioni ed eventualmente avvalendosi anche dell'Agenzia di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, svolge per conto dello Stato estero richiedente l'attivita' di supporto tecnico-amministrativo curando, se richiesto dallo Stato estero e nei limiti di quanto stabilito nella medesima intesa, anche gli aspetti di gestione finanziaria dell'intera operazione di acquisto.


L'attivita' di supporto tecnico-amministrativo e' svolta sulla base della richiesta dello Stato estero interessato nei limiti e secondo le modalita' disciplinate dagli accordi o dalle intese internazionali, e puo' implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con le procedure di selezione del contraente, nonche' il coordinamento della contrattualistica per tutte le fasi dei procedimenti, ad esclusione delle trattative commerciali.


Il Segretariato generale porta a conoscenza dell'industria nazionale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, l'esigenza rappresentata dallo Stato estero e le modalita' con cui intende soddisfarla, con specifico riferimento agli aspetti industriali della richiesta.


Quando lo Stato estero richiede lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, le relative procedure sono svolte in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49.


Art. 5

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Comma 1

Quantificazione dei costi

Comma 2

Il Segretariato generale provvede a quantificare i costi che il Ministero della difesa sostiene per il soddisfacimento della richiesta dallo Stato estero, previa acquisizione dai competenti organi delle Forze armate dei dati riferiti alle attivita' di natura logistica, formativa, addestrativa e tecnica, ove richieste.


Quando la richiesta dello Stato estero concerne l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale in uso alle Forze armate, il Segretariato generale provvede altresi' a quantificare, con il supporto degli organi tecnici di Forza armata, il controvalore dei materiali oggetto dell'operazione, nonche' delle eventuali operazioni di ricondizionamento e riconfigurazione degli stessi.


Nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite, tra l'altro, le modalita' attraverso le quali lo Stato estero provvede al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e al versamento del controvalore dei materiali in uso alle Forze armate, come quantificati ai sensi dei commi 1 e 2.


Art. 6

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Comma 1

Riassegnazione dei fondi

Comma 2

Le somme percepite per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.


Con decreto del Ministro della difesa, adottato secondo le procedure di cui al citato articolo 619, su proposta del Segretariato generale e del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1.


Art. 7

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Comma 1

Informazione al Parlamento

Comma 2

Delle attivita' di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del presente regolamento e' data informazione al Parlamento nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 8

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Comma 1

Clausola di neutralita' finanziaria


Le attivita' di cui al presente decreto sono svolte dal Ministero della difesa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.