DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (15G00029)

Numero 21 Anno 2015 GU 05.03.2015 Codice 15G00029

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Disposizioni relative all'autorita' competente
all'esame delle domande


I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni territoriali nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d).


I componenti effettivi ed i componenti supplenti delle Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso di formazione iniziale secondo le modalita' definite dalla Commissione nazionale e, con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli articoli 5 e 15 del decreto. In caso di sostituzione di un componente delle Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale puo' essere svolto in occasione del primo corso di aggiornamento fissato dalla Commissione nazionale.


Le commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. Quando sono presenti tutti i componenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale

Comma 2

La volonta' di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine puo' essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale.


Quando la volonta' di chiedere la protezione internazionale e' manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorita' invita formalmente lo straniero a recarsi al piu' presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato, e' considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale.


L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto.
Se il richiedente e' un minore non accompagnato sono fornite altresi' al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle garanzie di cui agli articoli 19 e 26, commi 5 e 6, del decreto.


L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unita' Dublino di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto, per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda. L'Unita' Dublino, individuato lo Stato competente, ne da' immediata comunicazione alla questura e alla Commissione territoriale competente.


Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, quelle del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, quelle sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 16 e, se e' accertato che l'Italia e' lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra disposizione del presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

Comma 2

L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto.


Qualora sussistano le condizioni per l'accoglienza di cui all'articolo 20 del decreto, l'ufficio della questura, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA, specificando espressamente i motivi che determinano l'accoglienza.
Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto, il questore puo' disporre, previa valutazione del caso concreto, il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento.


Nel caso in cui e' disposto nel corso della procedura il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.


Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di trattenimento, previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto, non e' intervenuta la decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, con le modalita' ed i presupposti ivi indicati.
Nel caso di momentanea indisponibilita' di posti nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il richiedente puo' rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA.


Se, nel caso concreto, sussiste rischio di dispersione nel territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia gli atti al prefetto competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto.


Al richiedente ospitato nel CARA, il questore, trascorsi venti giorni nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 20, comma 2, rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per tre mesi rinnovabile fino alla decisione sulla domanda.


Nei casi in cui e' disposto il trattenimento nei CIE, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rilasciato quando vengono meno i presupposti della permanenza nel centro e non e' ancora conclusa la procedura di esame della domanda.


Art. 5

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Comma 1

Esame della domanda di protezione internazionale

Comma 2

La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie fissati nel capo II del decreto.


In ogni fase del procedimento, il richiedente puo' integrare la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 31 del decreto.


La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dell'articolo 3, dispone l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini piu' brevi previsti per l'esame prioritario dall'articolo 28, comma 2, del decreto. Il colloquio si svolge con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto. Del colloquio e' redatto verbale in base ai criteri fissati nell'articolo 14 del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.


Il richiedente puo' chiedere alla Commissione il rinvio del colloquio nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 3, del decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui e' allegata la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, se il rinvio e' richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le medesime modalita', invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile.


La Commissione puo' omettere il colloquio nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto, dandone tempestiva comunicazione all'interessato tramite la questura competente. Nei casi di incapacita' o impossibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, qualora non risulti gia' compresa nella documentazione allegata alla domanda e' presentata a cura dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.


Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinche' il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dell'identita', delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.


Se il richiedente, benche' regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Nella decisione la Commissione da' atto che la stessa e' stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto.


Art. 6

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Comma 1

Decisione

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).


La decisione su ogni domanda e' assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore e' estesa ai figli minori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto, la decisione e' assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli.


La decisione di cui al comma 1 e' assunta entro i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto.


Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 7, del presente regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento.


La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione e' corredata da motivazione di fatto e di diritto, da' conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.


La decisione sulla domanda di protezione internazionale e' inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.


Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni per l'esame prioritario

Comma 2

Quando nel corso dell'istruttoria la Commissione accerta che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto, ed adotta contestualmente la decisione, dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la notifica del provvedimento all'interessato.


Negli altri casi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere b) e c), del decreto, la Commissione, fissa il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27, comma 2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dall'articolo 28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni sul ricorso giurisdizionale

Comma 2

Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 16 del decreto, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.


Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.


Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le condizioni di accoglienza previste dall'articolo 36 del decreto, salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto.


Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il richiedente rimane nel centro in cui si trova.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni per l'istituzione dei CARA

Comma 2

I centri di accoglienza per richiedenti asilo, di cui all'articolo 20 del decreto, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, o apposite aree all'interno di esse, possono essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno.


In sede di realizzazione dei centri di cui al comma 1 sono previsti appositi spazi, adeguatamente allestiti, da destinare ad attivita' della Commissione territoriale, ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica ed all'assistenza alla persona, allo svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto.


Art. 10

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Comma 1

Modalita' di permanenza nei CARA


E' consentita l'uscita giornaliera dal centro con l'obbligo di rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee guida di cui all'articolo 12.


Il richiedente puo' allontanarsi dal centro per un periodo superiore nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto, previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di un suo delegato.


L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del comma 2, deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.


Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto.


Al momento dell'ingresso nel centro vengono fornite al richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, come definite dal prefetto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, ai servizi di cui puo' usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilita' di trasferimento in altro centro per motivate ragioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni per la gestione dei CARA

Comma 2

Il prefetto della provincia in cui e' istituito il CARA puo' affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal titolo II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.


Il direttore del centro e' scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale.


Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in contratto ed e' responsabile della gestione degli stessi.


Il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro.


Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, stabilisce le modalita' con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA

Comma 2

Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, adotta le linee guida per la regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera privata, la dignita' e la salute dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari esigenze, nonche' prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalita' del centro e modalita' di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei servizi di accoglienza.


Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalita' fissate con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.


Le linee guida di cui al comma 1 definiscono, infine, le modalita' di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.


Il prefetto competente in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il CARA, in conformita' alle linee guida di cui al comma 1, adotta le disposizioni necessarie per assicurare una ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy ed agli orari delle visite.


Art. 13

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Comma 1

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Comma 2

Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui al comma 1, lettera e), sono messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.


Art. 14

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Comma 1

Cessazione e revoca della protezione internazionale

Comma 2

La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca della protezione internazionale, prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, svolge l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura competente. Qualora ritiene di avviare il procedimento per la cessazione o la revoca, informa l'interessato dell'avvio del procedimento di esame del suo diritto alla protezione internazionale, dei motivi dell'esame, della possibilita' di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato cessato, della possibilita' di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione nazionale e dispone, ove lo ritenga necessario, l'audizione del medesimo. Dell'avvio del procedimento, la Commissione informa altresi' l'ufficio della questura competente.


L'audizione si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto. Qualora l'interessato, benche' regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza aver chiesto il rinvio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, o non trasmetta la certificazione sull'impossibilita' di sostenere il colloquio prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile. La decisione e' comunicata alla questura per la notifica all'interessato.


La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2.
Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione nazionale e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 35 del decreto.


Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca ((...)).


Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale, e' rinnovato fino alla decisione della Commissione.


Art. 15

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Comma 1

Opuscolo informativo

Comma 2

L'opuscolo di cui al comma 1 e' tradotto nelle lingue indicate dall'articolo 10, comma 4, del decreto e nelle altre ritenute necessarie dalla Commissione nazionale ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno.


Art. 16

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Comma 1

Assistenza sanitaria

Art. 17

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Comma 1

Disposizione finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 19

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Comma 1

Disposizione finale

Comma 2

I rinvii al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato contenuti in ogni altra disposizione normativa si intendono, per quanto di ragione, riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.