La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie fissati nel capo II del decreto.
In ogni fase del procedimento, il richiedente puo' integrare la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 31 del decreto.
La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dell'articolo 3, dispone l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini piu' brevi previsti per l'esame prioritario dall'articolo 28, comma 2, del decreto. Il colloquio si svolge con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto. Del colloquio e' redatto verbale in base ai criteri fissati nell'articolo 14 del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.
Il richiedente puo' chiedere alla Commissione il rinvio del colloquio nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 3, del decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui e' allegata la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, se il rinvio e' richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le medesime modalita', invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile.
La Commissione puo' omettere il colloquio nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto, dandone tempestiva comunicazione all'interessato tramite la questura competente. Nei casi di incapacita' o impossibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, qualora non risulti gia' compresa nella documentazione allegata alla domanda e' presentata a cura dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.
Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinche' il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dell'identita', delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
Se il richiedente, benche' regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Nella decisione la Commissione da' atto che la stessa e' stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto.