DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. (13G00082)

Numero 41 Anno 2013 GU 23.04.2013 Codice 13G00082

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-05;41

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.

Comma 2

Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
«4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.».


Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
«6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalita' di applicazione.».


Art. 2

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali.

Comma 2

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Paste speciali). - 1. E' consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro o pasta di semolato di grano duro o pasta di semola integrale di grano duro, completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di piu' ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
3. Qualora nella preparazione dell'impasto siano utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.
4. E' altresi' consentita la produzione di paste speciali mediante miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano duro e/o semola integrale di grano duro nel rispetto delle denominazioni di vendita previste dall'articolo 6, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo.
5. Nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri analitici previsti all'articolo 6, comma 3, sono applicati esclusivamente alla materia prima di base impiegata; nella valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del contributo apportato dalla materia prima impiegata, sia dell'effetto esercitato sul parametro analitico finale dall'ingrediente aggiunto, ovvero dagli ingredienti aggiunti; a tal fine, in fase di accertamento analitico, occorrera' verificare la ricetta all'origine, che dovra' essere resa disponibile dall'operatore alimentare su richiesta dell'organo di controllo.».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta all'uovo.

Art. 4

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti.

Art. 5

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni transitorie e finali.

Comma 2

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e' consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando e' diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonche' destinata all'esportazione. Il produttore ottempera agli obblighi di comunicazione verso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo le modalita' di trasmissione stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica.
2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 ed i prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono essere detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le materie prime e le sostanze utilizzabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale a condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E/O PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre modalita' tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di vigilanza.
3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente decreto, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 del presente articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito registro di carico e scarico le cui caratteristiche e modalita' di tenuta sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e' vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento.
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, per quanto concerne i registri di carico e scarico, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2002, n. 113, recante disposizioni applicative dell'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.