Il presente regolamento disciplina la gestione autonoma delle entrate realizzate a qualsiasi titolo e delle spese sostenute dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Finalita'
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Autonomia contabile e finanziaria
Comma 2
Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli della missione «Diritto alla mobilita'», programma «Logistica ed intermodalita' nel trasporto» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Alle spese derivanti dal suo funzionamento provvede il Comitato centrale, utilizzando le risorse di cui al comma 1, lettera a).
Art. 3
#Comma 1
Attribuzioni del Comitato centrale
Comma 2
In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e del regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, ed al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali ed il suo regolare funzionamento, il Comitato centrale delibera i programmi dell'attivita' annuale relativi alla gestione amministrativa e contabile ed alla realizzazione delle attivita' inerenti alle seguenti materie: affari generali; iniziative di sostegno alle imprese previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 284 del 2005 e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; sicurezza e controlli; studi e ricerche; formazione e informazione; certificazione di qualita' delle imprese di autotrasporto.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato centrale collabora con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con particolare riferimento alle iniziative inerenti la formazione e l'informazione, nonche' la certificazione di qualita', ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
Art. 4
#Comma 1
Esercizio finanziario - Disposizioni generali
Comma 2
L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
La gestione finanziaria relativa al funzionamento del Comitato centrale si svolge in base al bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa, approvato dal Comitato stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
Il Comitato redige il bilancio di previsione delle entrate, di cui all'articolo 2, e delle spese, con allegata nota programmatica.
La redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonche' dei relativi allegati, avviene secondo le modalita' stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicita' previsti dalla vigente normativa, con la delibera di cui all'articolo 8, comma 1.
Il bilancio di previsione e la nota programmatica di cui al comma 3 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Al fine di consentire, durante l'anno, il costante monitoraggio dei costi di gestione e, in sede di rendiconto, la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e funzionale, il Comitato centrale adotta il sistema unico di contabilita' economica per centri di costo, come previsto dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
Art. 5
#Comma 1
Quote di iscrizione all'Albo
Comma 2
Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti.
La deliberazione di cui al comma 1 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce.
Il pagamento della quota e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, mediante versamento sul conto corrente postale di cui all'articolo 6.
Art. 6
#Comma 1
Gestione delle entrate del Comitato centrale
Comma 2
Le quote di cui all'articolo 5 sono versate sul conto corrente postale intestato al «Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi», secondo le modalita' deliberate dal Comitato stesso, con vincolo di successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Comitato centrale per l'Albo o il Vicepresidente eletto fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, provvede al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1 e al successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.
La contabilita' speciale accesa preso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al «Comitato centrale albo autotrasportatori» in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, viene soppressa e le risorse sulla stessa giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 7
#Comma 1
Destinazione delle entrate
Comma 2
Le quote d'iscrizione all'Albo versate dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi sono utilizzate esclusivamente per la tenuta dell'Albo nazionale e per le attivita' comunque connesse al funzionamento ed alle attribuzioni del Comitato centrale.
Art. 8
#Comma 1
Gestione delle spese del Comitato centrale - Incarichi esterni
Comma 2
Il Comitato centrale, nell'ambito delle attribuzioni allo stesso demandate e secondo le modalita' stabilite con delibera emanata di intesa con la Direzione generale per il trasporto e l'intermodalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza l'impiego delle risorse e ordina le spese nei limiti dei fondi disponibili.
Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), assegnati dalla normativa vigente al Comitato centrale, sono utilizzati per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 3, secondo le specifiche finalita' stabilite dalla normativa che disciplina l'assegnazione degli stessi, nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.
I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativi diretti firmati dal Presidente del Comitato centrale, o, su delega del Presidente, dal Vicepresidente, o dal capo della segreteria. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale possono essere effettuati anche a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su ordine di accreditamento a favore di un funzionario delegato.
Il Ministero vigilante, su richiesta motivata del Comitato centrale, mette a disposizione i profili professionali necessari allo svolgimento delle attribuzioni demandate allo stesso Comitato. Solo ove tali professionalita' non risultino presenti, il Comitato puo' chiedere al Ministro di conferire incarichi di collaborazione, consulenza e studio, determinandone preventivamente l'oggetto, la durata ed il compenso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame dei competenti organi di controllo.
Art. 9
#Comma 1
Gettoni di presenza, indennita' per il personale e rimborsi spese
Comma 2
Il Comitato centrale puo' deliberare sui gettoni di presenza e sui rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del Comitato stesso e al capo della segreteria nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili ed in conformita' alla normativa vigente.
E' in ogni caso fatto divieto di autorizzare tali spese a valere su risorse di origine diversa da quelle previste all' articolo 2, comma 1, lettera a).
Ai componenti, titolari o supplenti, del Comitato possono essere riconosciuti gettoni di presenza. Per le sedute del Comitato centrale i gettoni sono determinati, sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente.
Ai componenti del Comitato centrale ed al personale in servizio presso la segreteria del Comitato spetta il trattamento di missione previsto dalla normativa vigente.
Art. 10
#Comma 1
Rendiconto annuale del Comitato centrale
Comma 2
Al termine dell'anno finanziario il Comitato centrale redige il rendiconto annuale delle entrate e delle spese, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sull'attivita' svolta nello stesso anno.
La relazione sulla gestione e' illustrativa anche delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
Entro il 15 marzo di ogni anno, il Comitato centrale approva il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, che trasmette, unitamente alle relazioni di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione.
Art. 11
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Il Comitato centrale stabilisce al proprio interno le regole relative al suo funzionamento per quanto non disciplinato nel presente regolamento, nel rispetto delle precedenti disposizioni e della normativa contabile pubblica, in quanto compatibile.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.