Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2 e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di cui all'articolo 23.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Organizzazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Dipartimenti
Comma 2
I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l'esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni generali con il supporto delle rispettive risorse.
La Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata; «Conferenza» svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' Dipartimenti, puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Elabora, altresi', linee e strategie generali in materia di coordinamento operativo delle attivita' ispettive e di controllo attribuite al Dipartimento di cui al comma 1, lettera a).
La Conferenza e' convocata in via ordinaria dal Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera a), ovvero su richiesta di uno degli altri Capi Dipartimento.
Art. 3
#Comma 1
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Comma 2
Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitivita' e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprieta' industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.
Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Art. 5
#Comma 1
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Comma 2
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e' posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all'esterno.
Art. 10
#Comma 1
Dipartimento per l'energia
Comma 2
Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia, promuovendo la competitivita', lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica.
Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Art. 14
#Comma 1
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
Comma 2
Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attivita' di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della societa' «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attivita' del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.
Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Art. 18
#Comma 1
Dipartimento per le comunicazioni
Comma 2
Al Dipartimento per le comunicazioni sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonche' di attivita' di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria. Presta attivita' di supporto alla vigilanza del Ministro sulla Fondazione Ugo Bordoni.
Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.
Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Art. 24
#Comma 1
Dotazione organica
Comma 2
Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia del Ministero sono determinate dall'allegata tabella A.
La dotazione organica, di cui all'allegata tabella A, relativa alle aree funzionali del Ministero, e' determinata sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze e' effettuata la ripartizione dei contingenti del personale, di cui al comma 2, nei diversi profili professionali.
Art. 25
#Comma 1
Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca
Comma 2
Ai dirigenti di prima fascia, previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici di livello generale, possono essere attribuiti fino a sei incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali, possono essere attribuiti fino a dieci incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Art. 26
#Comma 1
Uffici di livello dirigenziale non generale
Comma 2
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centonovantasei posti di funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli dei sedici Ispettorati territoriali, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei Capi dipartimento interessati sentite le Organizzazioni sindacali con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Art. 27
#Comma 1
Disposizioni finali e abrogazioni
Comma 2
Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attivita' produttive ovvero a funzioni e compiti gia' spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico o ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.