DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

Numero 103 Anno 2007 GU 23.07.2007 Codice 007G0118

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;103

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Comma 2

E' confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.


L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.


Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche' venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorita' e le azioni previste dal piano stesso.


Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta' sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto. ((1))


L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonche' lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.


Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.


Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.


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AGGIORNAMENTO (1)


La legge 3 agosto 2009, n. 112, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere obbligatorio ai fini dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano puo' comunque essere adottato".


Art. 2

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Comma 1

Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza

Comma 2

Alle attivita' di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarieta' sociale.


Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.


Art. 3

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Comma 1

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Comma 2

L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarieta' sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attivita' del Centro e ne definisce le priorita'.


Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.


Art. 4

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Comma 1

Organi del Centro di documentazione e analisi

Comma 2

Gli organi del Centro nazionale di documentazione e analisi sono: il presidente, il coordinatore delle attivita' scientifiche e il comitato tecnico-scientifico.


Il supporto allo svolgimento delle attivita' degli organi di cui al comma 1 e' assicurato dal Dipartimento delle politiche per la famiglia e dal Ministero della solidarieta' sociale.


Art. 5

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il presidente e' nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarieta' sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalita' nel settore dell'infanzia.


Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal vicepresidente di cui all'articolo 7.


Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, sulla base del programma e delle priorita' definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia.


Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.


Art. 6

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Comma 1

Comitato tecnico-scientifico

Comma 2

Il Comitato tecnico-scientifico e' composto dal presidente, dal coordinatore delle attivita' scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.


Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attivita' del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarieta' sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attivita'.


Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.


Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessita', i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, senza oneri a carico dell'amministrazione.


Art. 7

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Comma 1

Coordinatore delle attivita' scientifiche

Comma 2

Il coordinatore delle attivita' scientifiche e' nominato con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche per l'infanzia.


Il coordinatore delle attivita' scientifiche assume la funzione di vicepresidente del Centro. Esso coadiuva il presidente nella realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 3 e ne garantisce l'attuazione scientifica.


A tale fine, il coordinatore delle attivita' scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene i rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.


Art. 8

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Comma 1

Pari opportunita'

Comma 2

I componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 e del Centro di cui all'articolo 3 sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.


Art. 9

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Comma 1

Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Comma 2

Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 1, comma 2, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.


Art. 10

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Comma 1

Durata e relazione di fine mandato

Comma 2

L'Osservatorio e il Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio e il Centro di documentazione presentano una relazione sull'attivita' svolta ai Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarieta' sociale, che le trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli organismi e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarieta' sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'Osservatorio e quelli del Comitato tecnico-scientifico del Centro di documentazione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei rispettivi organismi e possono essere confermati nel caso di proroga della durata degli organismi.


Art. 12

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Comma 1

Copertura finanziaria e spese di funzionamento

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento a carico del Ministero della solidarieta' sociale, relativi agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e ai compensi attualmente spettanti ai componenti del Centro di documentazione, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta dal medesimo Ministero nell'esercizio finanziario 2005 a valere sul capitolo 3271. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.


Il Ministro della solidarieta' sociale concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio nella misura di cui al comma 1. Il Ministro delle politiche per la famiglia concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio e del Centro di documentazione a norma dell'articolo 1, commi 1250 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.