IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si e' provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;
Considerato, altresi', che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unita' e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unita';
Considerato che con precedenti provvedimenti si e' provveduto ad assegnare cinquantaquattro dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;
Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessita' scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad assegnare uno dei residui cinquantadue posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Uno dei residui cinquantadue posti di tecnico laureato indicati nelle premesse e' assegnato come segue:
UNIVERSITA' DI BARI
Facolta' di giurisprudenza
Istituto di diritto processuale civile. . . . . . . . . . . . posti 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1