DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Riordinamento di istituti tecnici agrari a decorrere dal 1 ottobre 1970.

Numero 1499 Anno 1970 GU 30.08.1971 Codice 070U1499

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-19;1499

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:55:10

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle, scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari statali;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1 ottobre 1970 sono riordinati gli istituti tecnici agrari di:
Alberobello (Bari) "F. Gigante";
Bagnoregio (Viterbo) "F.lli Agosti";
Bologna "A. Serpieri";
Caltagirone (Catania);
Caltanissetta;
Cerignola (Foggia) "G. Pavoncelli";
Cividale del Friuli (Udine);
Codogno (Milano);
Cortona Capezzine (Arezzo);
Cosenza "G. Tommasi";
Cremona "Stanga";
Eboli (Salerno);
Fabriano (Ancona);
Finale Emilia (Modena) "Ignazio Calvi";
Grosseto;
Larino (Campobasso);
Lavello (Potenza);
Locorotondo (Bari) "Basile Caramia";
Lonigo (Vicenza);
Massafra (Taranto) "C. Mondelli";
Matera;
Messina-S. Placido Calonero' "Pietro Cuppari";
Napoli Ponticelli "E. De Cillis";
Novara "G. Bonfantini";
Nuoro;
Ostuni (Brindisi) "Enrico Pantanelli";
Palidano di Gonzaga (Mantova);
Palmi (Reggio Calabria);
Piacenza "G. Raineri";
Piedimonte d'Alife (Caserta);
Pisticci (Matera);
San Severo (Foggia) "M. Di Sangro";
Scerni (Chieti) "C. Ridolfi";
Sciacca (Agrigento);
Vercelli "G. Ferraris";
Verona.


Art. 2

#

Comma 1

I posti di ruolo e per incarico del personale direttivo, e insegnante sono indicati per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1 nelle tabelle, B, C, D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
I posti di ruolo del personale non insegnante sono quelli indicati nelle tabelle E ed F annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 3

#

Comma 1

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.