IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Universita' degli studi di Urbino, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
La tabella A, relativa ai posti di professore di ruolo, e' modificata nel senso che i posti di professore di ruolo della facolta' di economia e commercio sono aumentati da dodici a quattordici.
La tabella A-bis, relativa ai posti di professore aggregato, e' modificata nel senso che i due posti di professore aggregato della facolta' di economia e commercio sono soppressi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1