DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 519/1975 - Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le dispos

Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le dispos

Numero 519 Anno 1975 GU 06.11.1975 Codice 075U0519

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-10;519

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' sostituito dal seguente:
"Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonche' i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilita' civile e in conformita' delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) " incidente nucleare" significa, qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purche' questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprieta' radioattive o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi;
b) " impianti nucleari " significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare puo' comprendere vari impianti purche' lo esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioe' una unita' in senso spaziale;
c) "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo;
d) "prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questa espressione non comprende:
1) i combustibili nucleari;
2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici;
e) " materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e' i prodotti e i rifiuti radioattivi;
f) "esercente" di un impianto nucleare significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'esercizio dell'impianto nucleare.
Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare e' equiparato allo "esercente" agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilita' civile connessa con la esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato.
Le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni Internazionali ratificate con legge 12 febbraio 1974, numero 109, sono adottate in Italia con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare".


Art. 2

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Comma 1

Gli articoli da 15 a 24 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 15. - L'esercente di un impianto nucleare e' responsabile, in conformita' della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.
Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.
La responsabilita' dell'esercente non comprende i danni:
1) all'impianto nucleare in se' e alle cose che si trovano sul luogo dell'impianto stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso;
2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provati che il danno e' causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti: o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16.
Allorche' dei danni sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causata da questo secondo incidente, nella misura in cui non puo' essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, e' considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. Quando il danno e' causato congiuntamente, da un incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilita' di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti.
L'esercente di un impianto nucleare e', altresi', responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti, emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare.
L'esercente di un impianto nucleare non e' responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente e' dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilita', di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale.

Art. 16. - Nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, l'esercente di un impianto nucleare e' responsabile di qualsiasi danno, in conformita' della presente legge, se risulta provato che il danno stesso e' causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari trasportate, provenienti dal predetto impianto, a condizione che l'incidente avvenga:
a) prima che la responsabilita' dell'incidente nucleare causato da materie nucleari sia stata assunta, con convenzione scritta, dall'esercente di un altro impianto nucleare; o, in mancanza, prima che l'esercente di altro impianto nucleare abbia preso in consegna le materie nucleari;
b) se le materie nucleari sono destinate a un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, prima che la persona autorizzata all'esercizio di tale reattore abbia preso in consegna le materie nucleari;
c) se le materie nucleari sono state inviate a una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, prima che le materie stesse siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale sono arrivate nel territorio dello Stato in questione.
L'esercente di un impianto nucleare e' altresi' responsabile di qualsiasi danno, conformemente alla presente legge, se risulta provato che il danno stesso e' causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari destinate a tale impianto, a condizione che l'incidente avvenga:
a) dopo che la responsabilita' dell'incidente nucleare causato dalle materie nucleari gli sia stata trasferita, con convenzione scritta, dall'esercente di altro impianto nucleare; o, in mancanza, dopo che avra' preso in consegna le materie nucleari;
b) dopo che avra' preso in consegna le materie nucleari provenienti dalla persona che esercisce un reattore facente parte di un mezzo di trasporto;
c) se le materie nucleari sono state inviate, con il consenso scritto dell'esercente, da una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate: e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, dopo che le materie stesse sono state caricate sul mezzo di trasporto mediante il quale debbono lasciare il territorio dello Stato in questione.
L'esercente responsabile, in conformita' della presente legge, deve consegnare al trasportatore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore o di un'altra persona che abbia fornito la garanzia finanziaria prevista dal successivo art. 19 della presente legge. Il certificato deve essere conforme al modello, che sara' stabilito con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per i trasporti e, in ogni caso, deve indicare il nome e l'indirizzo dell'esercente, nonche' l'ammontare, il genere e la durata della garanzia. Tali indicazioni non possono essere contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato e' stato rilasciato e gli obblighi derivanti dall'assicurazione o da altra garanzia finanziaria non vengono meno anche se il danno sia gia' coperto da altra assicurazione o garanzia finanziaria. Il certificato deve anche indicare le materie nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia e recare una dichiarazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attestante che la persona indicata nel certificato e' un esercente ai sensi della presente legge.
L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, sempre che la responsabilita' dell'esercente rispetto ad altri danni non sia ridotta ad un ammontare inferiore a lire 3.150 milioni.
Un trasportatore puo', con il consenso dell'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale, essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad assumere la responsabilita' civile prevista dalla presente legge in vece dell'esercente.
In tal caso a tutti gli effetti della presente legge, il trasportatore e' considerato, rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle materie nucleari, come esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale.

Art. 17. - Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in piu' di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui e' causato il danno, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente e' responsabile del danno.
Tuttavia, se un danno e' causato da un incidente nucleare avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non e' responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16.
Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in piu' impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, la responsabilita' fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno, o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente.
Se il danno importa la responsabilita' di piu' di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilita' deriva dal danno causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di trasporto, sia, in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti e' quello piu' alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare puo' essere tenuto a pagare, per la responsabilita' ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19.

Art. 18. - Il diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare puo' essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21.
Nessun'altra persona e' tenuta al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo.
Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilita':
1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non e' responsabile in virtu' dell'art. 15, commi terzo e ultimo, della presente legge;
2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni causati da un incidente nucleare, quando un esercente non e' responsabile di questi danni in virtu' dell'art. 16, comma primo, punto b); e dello stesso art. 16, comma secondo, punto b).
L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto:
a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;
b) se e nella misura in cui la rivalsa e' prevista da contratto.
Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonche' gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato da incidente nucleare.

Art. 19. - Il limite massimo delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare e' fissato in lire 7.500 milioni.
Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilita' civile possa considerarsi diminuita, lo esercente e' tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. In difetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto.
Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato fino alla concorrenza di lire 43.750 milioni.
Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e di quella come sopra prevista a carico dello Stato, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di lire 75.000 milioni e' a carico delle parti contraenti delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, alle condizioni e con le modalita' stabilite nelle suddette convenzioni.

Art. 20. - Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento in base alla presente legge non fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente legge e debbono essere corrisposti oltre l'ammontare del risarcimento suddetto.
Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della presente legge.
Nell'esercizio della rivalsa il credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria.

Art. 21. - Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova della esistenza di valida garanzia finanziaria per un ammontare almeno pari a quello indicato nel precedente articolo 19.

Art. 22. - L'esercente di un impianto nucleare deve stipulare e mantenere una assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dal precedente articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria di pari importo.
Le condizioni generali della polizza di assicurazione debbono essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti.
Qualora si tratti di altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.
L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di materie nucleari non possono in alcun caso essere sospese o avere termine prima che il trasporto stesso si sia concluso e che le materie nucleari siano state prese in consegna da altra persona che sia responsabile a termini di legge.
L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un impianto nucleare non possono in alcun caso essere sospese o avere termine senza che sia dato preavviso scritto di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Le somme dovute in base alla presente legge per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.

Art. 23. - Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e della identita' dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza.
Nessuna azione e' proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare.
In caso di danno causato da un incidente nucleare derivante da materie nucleari rubate, perdute o abbandonate e che non siano state recuperate, il termine anzidetto e' computato dalla data dell'incidente nucleare ma non puo' in nessun caso essere superiore a 20 anni dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono.

Art. 24. - Le autorita' giudiziarie italiane sono esclusivamente competenti a conoscere delle azioni previste dalla presente legge nel caso in cui l'incidente nucleare si sia verificato in Italia. Hanno del pari competenza esclusiva quando l'incidente nucleare si sia verificato fuori dei territori degli Stati ai quali si applicano le convenzioni ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, oppure quando non sia possibile determinare con certezza il luogo in cui si e' verificato l'incidente nucleare e si trovi in territorio italiano l'impianto nucleare il cui esercente sia responsabile a norma della presente legge".