IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
La tabella A, relativa ai posti di professori di ruolo, e' modificata nel senso che i posti di professore di ruolo della facolta' di lettere e filosofia sono aumentati da 10 a 14; i posti di professore di ruolo della facolta' di magistero sono aumentati da 24 a 29.
La tabella A-bis, relativa ai posti di professore aggregato, e' modificata nel senso che i 5 posti di professore aggregato della facolta' di magistero e 4 posti di professore aggregato della facolta' di lettere e filosofia sono soppressi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1