IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008;
Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la opportunita' di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310;
Riconosciuta la opportunita' di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 febbraio 1999 n. 42 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che ""Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V".