IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;
Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979.
registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si e' provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella B allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella B/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;
Veduta la richiesta dell'Universita' di Genova in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessita' di funzionamento dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad assegnare i due posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica Istruzione;
Decreta:
I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:
UNIVERSITA' DI GENOVA
Facolta' di medicina e chirurgia:
istituto di chimica biologica. . . . . . . . . . . . . posti n. 1
Facolta' di architettura:
istituto di storia dell'architettura . . . . . . . . . posti n. 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1