IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;
Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;
Considerato, altresi', che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;
Tenuto conto che presso l'Universita' di Ferrara presta servizio un tecnico laureato incaricato, avente diritto all'immissione in ruolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della piu' volte citata legge numero 808/1977;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo un posto di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservato per l'immissione in ruolo di una unita' di personale incaricato a tempo indeterminato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, e' assegnato come segue:
UNIVERSITA' DI FERRARA
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto matematico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1