L'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, n. 734, e' sostituito dal seguente:
"Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio: croce d'oro: 25 anni;
croce d'argento: 16 anni.
E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza.
Il nastro della croce d'oro sara' sormontato da una stelletta d'oro al compimento del quarantesimo anno di servizio.
L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1