L'installazione e l'esercizio sul territorio nazionale di impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero sono assoggettati ad autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
L'autorizzazione e' rilasciata per effettuare trasmissioni caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.
Il provvedimento di autorizzazione e' adottato entro centottanta giorni dalla domanda: entro il medesimo termine e' comunicata all'interessato la decisione di mancato accoglimento della domanda, adeguatamente motivata.
L'autorizzazione e' rilasciata previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno con riferimento anche agli interessi pubblici attinenti ai rapporti internazionali, alla sicurezza dello Stato ed all'ordine pubblico, acquisito in conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.