DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 391/1995 - Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero.

Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero.

Numero 391 Anno 1995 GU 21.09.1995 Codice 095G0423

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Impianti in onde corte - Autorizzazione

Comma 2

L'installazione e l'esercizio sul territorio nazionale di impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero sono assoggettati ad autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


L'autorizzazione e' rilasciata per effettuare trasmissioni caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.


Il provvedimento di autorizzazione e' adottato entro centottanta giorni dalla domanda: entro il medesimo termine e' comunicata all'interessato la decisione di mancato accoglimento della domanda, adeguatamente motivata.


L'autorizzazione e' rilasciata previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno con riferimento anche agli interessi pubblici attinenti ai rapporti internazionali, alla sicurezza dello Stato ed all'ordine pubblico, acquisito in conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 2

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Comma 1

Soggetti richiedenti - Requisiti

Comma 2

Le persone fisiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e gli amministratori ed i legali rappresentanti dei soggetti, di cui al comma 1, lettera c), devono avere il godimento dei diritti civili e politici.


L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora i soggetti di cui al comma 2 abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale, salvi gli effetti della riabilitazione. La autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra.


Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata, da ultimo, dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.


I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data della domanda, al momento del rilascio della autorizzazione e devono permanere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa.


Art. 3

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Comma 1

D o m a n d a

Comma 2

La domanda deve essere corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto se il richiedente non e' persona fisica, dall'attestazione del versamento del contributo di cui all'art. 6, dal progetto tecnico esecutivo e dalle necessarie autorizzazioni dei competenti enti locali.


Per l'eventuale trasporto dei programmi, i soggetti interessati, ove non siano disponibili impianti propri delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, devono munirsi, per gli impianti da realizzare, dell'apposita concessione ad uso privato. La domanda per detta concessione puo' essere presentata unitamente a quella per l'autorizzazione di cui al comma 1.


Art. 4

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Comma 1

Bande di frequenze

Comma 2

L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, deve avvenire con l'utilizzazione delle bande di frequenze previste dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.), nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia.


L'utilizzazione delle frequenze negli orari di trasmissione proposti e' subordinata in via permanente all'esito della procedura di consultazione prevista dall'art. 17 del regolamento delle radiocomunicazioni, da effettuare per il tramite dell'ufficio delle radiocomunicazioni dell'U.I.T. quattro volte l'anno. A tal fine il soggetto titolare dell'autorizzazione deve far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, almeno trenta giorni prima delle scadenze fissate nell'atto di autorizzazione, le apposite schede debitamente compilate con i dati richiesti. La mancata o tardiva presentazione delle schede suddette non consente il funzionamento della stazione per la stagione alla quale le schede si riferiscono.


Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, una stazione di radiodiffusione di cui all'art. 1, comma 1, arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche, il titolare dell'autorizzazione, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare i disturbi.


Art. 5

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Comma 1

Limitazione, validita' e rinnovo delle autorizzazioni

Comma 2

I soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, non possono ottenere piu' di tre autorizzazioni. Per ciascuna autorizzazione non puo' essere irradiato piu' di un programma verso ogni zona CIRAF nella stessa ora, sia pure con l'uso di piu' frequenze.


L'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, e' rilasciata per un periodo di cinque anni e puo' essere rinnovata.


La domanda di rinnovo deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validita' dell'autorizzazione: il Ministero provvede entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda.


Art. 7

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Comma 1

Responsabilita'

Comma 2

Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, e' responsabile delle trasmissioni effettuate.
Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate. Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.


Art. 8

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Comma 1

Propaganda elettorale

Comma 2

La propaganda elettorale a mezzo degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, riferita a consultazioni svolgentisi in Italia, e' disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.


Art. 9

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Comma 1

D i v i e t i

Comma 2

E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso gli impianti di cui all'art. 1, comma 1.


E' fatto divieto di utilizzare gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, allo scopo di effettuare servizi per conto di terzi.


E' vietata la diffusione di programmi destinati al territorio nazionale.


Art. 10

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Comma 1

O b b l i g h i

Comma 2

Le trasmissioni devono essere diffuse in linguaggio chiaro e non codificato.


Il responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di cui all'art. 1, comma 1, ha l'obbligo di disporre senza ritardo le rettifiche richieste dai soggetti interessati.


I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, devono tenere un registro su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi e sono tenuti inoltre a conservare, a disposizione delle autorita' di controllo, la registrazione dei programmi in maniera non manipolabile per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita' sociale o di interesse per le amministrazioni dello Stato che il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a trasmettere.


Art. 11

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Comma 1

C o n t r o l l i

Comma 2

Allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato e di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di effettuare controlli e verifiche presso gli impianti e presso le sedi del titolare il quale e', pertanto, obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati del Ministero stesso. Restano salve le attribuzioni della polizia postale e delle altre forze di polizia.


Art. 12

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Comma 1

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Comma 2

Ai sensi degli articoli 19 e 20 della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149, e in ogni altro caso nel quale emergano situazioni che avrebbero potuto giustificare il diniego dell'autorizzazione o che, con riferimento agli stessi interessi pubblici, ne rendano anche temporaneamente inopportuno il mantenimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su richiesta del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno, previo avviso ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, procede alla sospensione ed, ove necessario, alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.


Art. 13

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Comma 1

S a n z i o n i

Comma 2

La sanzione prevista dall'art. 195, comma 3, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 30, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a chiunque stabilisce o esercita un impianto di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento senza aver ottenuto la relativa autorizzazione.


Chiunque, senza il preventivo assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, modifichi l'impianto o ne alteri le caratteristiche tecniche ovvero lo adibisca ad uso diverso da quello autorizzato soggiace alle sanzioni di cui all'art. 218, comma primo, del codice postale e delle telecomunicazioni.


Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47.


Art. 14

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Comma 1

Trasferimento

Comma 2

L'autorizzazione non puo' essere trasferita a terzi, a qualsivoglia titolo, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno: il provvedimento e' adottato entro il termine di cui all'art. 1, comma 3.


Il trasferimento puo' riguardare esclusivamente i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per ottenere l'autorizzazione.


Art. 15

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Comma 1

Sospensione per inosservanza degli obblighi

Comma 2

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, previo avviso ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione puo' essere sospesa da uno a trenta giorni: ove si verifichi recidiva, la sospensione puo' essere irrogata per un periodo fino a tre mesi.


Art. 16

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Comma 1

Revoca - Decadenza - Estinzione

Comma 2

L'autorizzazione e' revocata qualora, dopo la sospensione disposta ai sensi dell'art. 15, si verifichi ulteriormente l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.


Art. 17

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

I privati, che alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercivano impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero e che abbiano presentato entro il 23 ottobre 1990 ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 32 della suddetta legge la domanda di concessione, nonche' abbiano inviato la comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984, sono autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, da chiedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, ovvero fino alla reiezione della domanda.