DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicita' negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate.

Numero 42 Anno 1995 GU 23.02.1995 Codice 095G0071

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-01-16;42

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni

Comma 2

L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilita' e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.


Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare la manutenzione, la visibilita' e l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, ne' possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione puo' avvenire su una sola parete dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro.


Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicita' non deve superare i due centimetri.


Art. 2

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Comma 1

Procedure

Comma 2

I comuni, con proprio provvedimento, individuano l'ufficio al quale deve essere presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori in servizio pubblico, nonche' il responsabile del procedimento ai sensi del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresi' la documentazione da presentare in uno con la domanda e il termine entro il quale devono essere assunte le determinazioni da parte del comune, che non potra' in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni.


La documentazione deve essere comunque finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme di cui all'art. 1.


Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta si intende accolta.


Art. 3

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Comma 1

Istituzione capitolo nei bilanci comunali

Comma 2

I proventi dell'imposta sulla pubblicita' riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalita' stabilite dall'art. 3 della legge 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato art. 3.