L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilita' e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.
Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare la manutenzione, la visibilita' e l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, ne' possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione puo' avvenire su una sola parete dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro.
Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicita' non deve superare i due centimetri.