L'esercizio dell'attivita' fiduciaria e l'esercizio dell'attivita' di revisione sono autorizzati dal Ministero.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e degli elementi informativi da determinare con decreto del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
L'autorizzazione e' rilasciata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Decorso tale termine, il concerto si intende acquisito. In ogni caso, la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato.
Le societa' che intendono esercitare attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi, contemporaneamente alla domanda di cui al comma 2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle societa' di intermediazione mobiliare - SIM, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il Ministero e la CONSOB procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla conclusione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attivita' istruttoria relativa ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione e di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle SIM, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico della societa' richiedente.
Fino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale dell'albo SIM, alle societa' di cui al comma 5 si applicano in via esclusiva le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in materia di vigilanza e di sanzioni.