Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto del regolamento
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Procedimento di concessione
Comma 2
I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, vengono esaminati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nella valutazione dei progetti, il Ministero sente il parere delle altre Amministrazioni centrali interessate, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale prescinde dal parere richiesto.
In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, i progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta il decreto di finanziamento dei progetti del piano straordinario per l'occupazione giovanile entro novanta giorni dalla data di presentazione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.
Art. 3
#Comma 1
Abrogazione di norme
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 12 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quello massimo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore del presente regolamento
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.