DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 337/1994 - Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile.

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile.

Numero 337 Anno 1994 GU 08.06.1994 Codice 094G0308

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;337

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile.


Art. 2

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Comma 1

Procedimento di concessione

Comma 2

I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, vengono esaminati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nella valutazione dei progetti, il Ministero sente il parere delle altre Amministrazioni centrali interessate, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale prescinde dal parere richiesto.


In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, i progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta il decreto di finanziamento dei progetti del piano straordinario per l'occupazione giovanile entro novanta giorni dalla data di presentazione.


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.


Art. 3

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Comma 1

Abrogazione di norme

Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore del presente regolamento

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.