DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttivita'.

Numero 303 Anno 1994 GU 23.05.1994 Codice 094G0385

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;303

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

O g g e t t o

Comma 2

Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

D e f i n i z i o n e

Comma 2

1. Nel presente regolamento per "progetti" si intendono i progetti di cui all'art. 1.


Art. 3

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Comma 1

Contenuto dei progetti

Art. 4

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Comma 1

Presentazione dei progetti

Comma 2

I progetti sono presentati al Dipartimento della funzione pubblica dal dirigente responsabile dell'amministrazione interessata.


I progetti promossi dal Dipartimento della funzione pubblica sono predisposti dall'ufficio competente alla promozione, valutazione e verifica dei progetti, individuato dal regolamento di organizzazione del Dipartimento stesso.


Art. 6

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Comma 1

Parere del comitato tecnico scientifico

Art. 7

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Comma 1

A p p r o v a z i o n e

Comma 2

1. Entro quindici giorni dall'adozione del parere di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica indice una conferenza di servizi con il Ministero del tesoro e le amministrazioni interessate, per l'esame dei progetti.
2. Entro quindici giorni dalla conclusione dell'esame, i progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto, da adottarsi con le modalita' di cui all'art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono stabilite eventuali speciali modalita' e procedure di spesa, ai sensi del predetto art. 10, comma 3, come interpretato dall'art. 2, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Art. 8

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Comma 1

Controllo e valutazione dei progetti

Comma 2

Il Dipartimento della funzione pubblica controlla lo stato di avanzamento dei progetti e dispone periodici pagamenti.


Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, valuta i risultati della sperimentazione e pubblica periodicamente tali valutazioni in un apposito bollettino, curato dal Dipartimento della funzione pubblica.


Per il controllo e la valutazione dell'avanzamento dei progetti, possono essere costituiti, presso il Dipartimento della funzione pubblica appositi nuclei di valutazione per singoli progetti. Il provvedimento di approvazione del progetto prevede la costituzione del nucleo di valutazione e indica l'ammontare complessivo dei compensi da corrispondere ai suoi componenti.


I componenti del nucleo di valutazione sono nominati col provvedimento di approvazione del progetto o con successivo provvedimento, i quali fissano i compensi individuali.