L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, istituita dall'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, di seguito denominata Agenzia, ha personalita' giuridica, e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed e' sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia ha sede in Roma.
L'Agenzia ha il fine di rappresentare le pubbliche amministrazioni per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettivita' con il minore onere per essa, attenendosi alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, impartite ai sensi degli articoli 50, commi 1, 4 e 5, e 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificati dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con la indicazione anche di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Dipartimento della funzione pubblica riferisce annualmente al Parlamento sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.