DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Numero 418 Anno 1993 GU 19.10.1993 Codice 093G0486

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-06;418

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, in seguito unitariamente denominati magistrati amministrativi, facendo salve le attivita' che costituiscono espressione delle liberta' e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.


In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attivita' sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

I magistrati amministrativi non possono ricoprire cariche, ne' svolgere incarichi, di cui all'art. 1 del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.


Gli incarichi non possono essere conferiti ne' autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialita' del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.


Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilita' con l'attivita' d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati amministrativi utilizzati dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualita' degli incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonche' all'opportunita' che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali.


I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa ripartizione degl'incarichi fra tutti i magistrati, tenendo conto, altresi', della professionalita', della qualifica rivestita, dell'anzianita' posseduta, dell'impegno nello svolgimento nell'attivita' d'istituto, dell'entita' dei proventi percepiti per incarichi almeno nell'ultimo quinquennio e della rilevanza complessiva degli incarichi stessi.


Art. 3

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Comma 1

Incarichi consentiti e incarichi vietati

Comma 2

Gli incarichi sono attribuiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.


Le amministrazioni che intendono conferire un incarico ad un magistrato amministrativo formulano richiesta non nominativa al Consiglio di presidenza, indicando il tipo d'incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonche' il compenso, ove previsto.


Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso del magistrato interessato. La chiamata nominativa e' comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari.


Nei casi di particolare e motivata urgenza, gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato e sono sottoposti all'esame del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per la ratifica, nella prima seduta utile.


Art. 4

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Comma 1

Cumulo di incarichi

Comma 2

I magistrati amministrativi possono svolgere un solo incarico che comporti attivita' di carattere continuativo.


Al fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.


Art. 5

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Comma 1

Norme particolari sugli incarichi

Comma 2

Per gli incarichi per i quali sia prevista da leggi dello Stato la designazione ad opera del presidente del tribunale amministrativo regionale o del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana o di enti territoriali o di altri enti pubblici operanti nella regione, ovvero di amministrazioni anche statali che agiscono nell'a'mbito della regione ove ha sede l'ufficio di appartenenza del magistrato, e comunque per gli incarichi da svolgere presso i suddetti enti, l'autorizzazione del Consiglio di presidenza e' deliberata avuto riguardo, oltre che ai criteri e princi'pi generali di cui al presente regolamento, nonche' agli ulteriori criteri di massima da esso stesso eventualmente fissati, agli speciali problemi che si possono porre in concreto in relazione allo svolgimento della funzione giurisdizionale nel medesimo a'mbito territoriale.


Art. 6

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Comma 1

Comunicazione degli incarichi nell'a'mbito degli uffici di appartenenza

Comma 2

Tutti gli incarichi sono comunicati, secondo le disposizioni em- anate dal Consiglio di presidenza, rispettivamente: dai magistrati del Consiglio di Stato al presidente del Consiglio di Stato e al presidente della sezione di appartenenza; dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali al presidente del tribunale amministrativo nonche', dandosene il caso, a quello della sezione staccata e a quello della sezione interna.


Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti della sezione del Consiglio di Stato, quelli dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni tengono conto delle suddette comunicazioni per le valutazioni di opportunita' inerenti alla ripartizione dei magistrati fra le sezioni di una stessa sede, alla composizione dei collegi ed all'assegnazione degli affari, ferme in ogni caso le regole in materia di astensione obbligatoria.


Art. 7

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Comma 1

Pubblicita' degli incarichi

Comma 2

Presso il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e' tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati amministrativi, con le modalita' previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza.


Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, puo' prendere visione, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco.


E' in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.


Art. 8

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Comma 1

Fondo di perequazione

Comma 2

Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalita' previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali.


Art. 9

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Comma 1

Disciplina del collocamento fuori ruolo

Comma 2

Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art. 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi.


Le cariche ricoperte presso autorita' indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. E' altresi' collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attivita' di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.


Art. 10

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi conferiti o autorizzati prima della sua entrata in vigore.