L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, esercita i seguenti compiti:
a) vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o di confezionamento sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi nonche' di quelle concernenti la qualita' delle materie prime e/o dei semilavorati impiegati;
b) accertamento merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo standards qualitativi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti;
c) controllo qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto ovvero richiesto dalle aziende interessate;
d) adempimento degli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari;
e) raccolta ed elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione delle conserve alimentari;
f) studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Compiti dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
S e d e
Comma 2
1. L'Istituto nazionale per le conserve alimentari ha la sede centrale in Roma, via Archimede n. 59.
2. L'Istituto puo' costituire sedi periferiche in altre localita' in relazione alle effettive esigenze operative, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
Art. 3
#Comma 1
Presidente
Comma 2
All'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089, le parole: "e' nominato fino al rinnovo del consiglio di amministrazione e dura in carica fino alla nomina del successore" sono sostituite dalle seguenti: "rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, fino alla nomina del successore".
Art. 4
#Comma 1
Vice presidente
Comma 2
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del triennio. Questi svolge compiti delegatigli dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.".
Art. 5
#Comma 1
Consiglio di amministrazione
Comma 2
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da:
a) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) un funzionario del Ministero della sanita';
d) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
e) un funzionario dell'Istituto per il commercio con l'estero;
f) due produttori di conserve alimentari animali;
g) tre produttori di conserve alimentari vegetali;
h) un rappresentante delle societa' cooperative produttrici di conserve alimentari.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
3. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere f), g) e h) e' fatta su designazione delle associazioni dei produttori a carattere nazionale, tra titolari di imprese produttrici individuali, presidenti, amministratori delegati o consiglieri di amministrazione di societa' di capitali o soci delle altre imprese o direttori di stabilimenti di produzione.".
Art. 6
#Comma 1
Compiti del consiglio di amministrazione
Comma 2
Al primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"6) deliberare l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale.".
La deliberazione concernente l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale e' sottoposta all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro.
Art. 7
#Comma 1
Comitato esecutivo
Comma 2
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un comitato esecutivo composto:
a) dal presidente dell'Istituto;
b) da due componenti del consiglio di amministrazione eletti tra i produttori di conserve alimentari ed il rappresentante delle coop- erative;
c) dai funzionari dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e foreste.".
Art. 8
#Comma 1
Collegio revisori
Comma 2
Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089, e' sostituito dal seguente:
" 2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati".
Art. 9
#Comma 1
Direttore generale
Comma 2
Il direttore generale e' nominato con delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.