IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell'8-10 febbraio 1982 - comunicata in data 10 febbraio 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 47 del 17 febbraio 1982, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, recante "Norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza" convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, recante "Norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza" convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91.
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 13 giugno 1982.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1