IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si e' provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformita' ad esigenze di riequilibrio, cosi' come previsto dall'art. 14 della citata legge numero 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Veduta l'unita richiesta dell'Universita' di Ferrara in ordine all'assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessita' di funzionamento del sottoindicato istituto;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse e' assegnato come segue:
UNIVERSITA' DI FERRARA
Facolta' di medicina e chirurgia:
clinica oculistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1