IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addi' il 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si e' provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformita' ad esigenze di riequilibrio, cosi' come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Vedute le unite richieste dell'Universita' di Lecce in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessita' scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:
UNIVERSITA' DI LECCE
Facolta' di magistero:
istituto di geografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1 centro elettronico di calcolo (C.E.C.U.S.) . . . . . . . . posti n. 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1