DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 855/1957 - Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

Numero 855 Anno 1957 GU 27.09.1957 Codice 057U0855

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-05;855

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nelle tabelle numero 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per le operazioni ad essa richieste, gia' modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819; 10 ottobre 1955, n. 1099; 20 marzo 1957, n. 333; 24 marzo 1057, n. 366; le voci:
n. 4,5, 6, 8, 8 bis, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 49 lettera e) della tabella n. 1;
n. 3 lettera a) della rubrica "Limiti di valore e di assegno" della tabella n. 2;
sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui agli allegati A e B al presente decreto, firmati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Nella predetta tabella n. 1 e' inserita la nuova voce n. 40-bis di cui al medesimo allegato A al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583, concernenti, rispettivamente, le tariffe telegrafiche per l'interno per i servizi ordinari e le tariffe telegrafiche per l'interno per i servizi speciali ed accessori, le voci:
da n. 1 a 8 e n. 10 e 11 della tabella A;
da n. 1 a 19 e n. 21 della tabella B;
sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui agli allegati C e D al presente decreto, firmati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Nella predetta tabella A e' inserita la nuova voce numero 4-bis di cui al medesimo allegato C al presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.