Sono istituiti, a decorrere dal 1 ottobre 1958:
a) un Istituto tecnico agrario statale in Alberobello (Bari);
b) un Istituto tecnico agrario statale in Locorotondo (Bari);
c) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti in Carloforte (Cagliari);
d) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti in Ortona a Mare (Chieti);
e) l'indirizzo specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura ed il giardinaggio presso l'Istituto tecnico agrario statale di Cesena (Forli) istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2155;
f) la sezione per capitani presso l'Istituto tecnico nautico statale per macchinisti di Riposto (Catania) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 1271.
Con la medesima decorrenza e' statizzato l'Istituto tecnico agrario "Vegni" di Cortona-Capezzine (Arezzo), pareggiato con regio decreto 16 luglio 1935.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F e G annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 3
#Comma 1
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella H annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica Istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.